La riforma europea del diritto d’autore
The controversial issues of snippets and the responsibility of Internet Service ProvidersI controversi punti degli snippets e della responsabilità degli internet service provider per il materiale caricato dai loro utenti
Con la proposta di Direttiva 2016/280 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, e le sue successive modifiche, l’Unione Europea sta proseguendo la strategia per il mercato unico digitale, adottata nel maggio 2015 e che ha come fine quello di porre in essere una serie di iniziative volte a creare un mercato interno per i servizi e contenuti digitali che possa essere facilmente accessibile ai consumatori e alle imprese. L’ambizioso obiettivo è quello di aggiornare, e rendere compatibile, il diritto d’autore alle evoluzioni delle tecnologie digitali degli ultimi anni che stanno stravolgendo il modo in cui le opere, e altro materiale protetto da diritto d’autore, vengono create, distribuite ed usufruite. Le principali questioni che il legislatore europeo si è prefissato di risolvere in sede di riforma sono disciplinate agli articoli 11 e 13 della proposta di Direttiva.
Il primo tema riguarda gli snippets forniti da information service providers/piattaforme on-line, come possono essere i social network o i news aggregator, per il tramite di hyperlinks. Tali snippets consistono generalmente in anteprime di articoli di giornale e sono generalmente composti da un titolo, un’immagine e un sommario. Il rischio, si osserva, è che gli utenti si fermino a queste anteprime senza accedere agli articoli richiamati dai link con conseguente riduzione del traffico verso i siti dei vari editori di giornale. Da una parte ci sono allora gli autori di tali articoli, e conseguentemente i loro editori, che vorrebbero essere retribuiti per le anteprime che questi information service providers condividono. Dall’altra, invece, ci sono le dette piattaforme online ed i loro utenti, che temono l’adozione di proposte come questa in quanto, sostengono, limiterebbero rispettivamente l’accesso ai loro portali e la circolazione delle informazioni sulla rete. Sul punto l’art.11 prevede, in sintesi, che gli editori di giornali possano autorizzare o vietare la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico delle loro pubblicazioni. Ciò istituirebbe, quindi, quella che impropriamente si chiama “link tax” ovvero la somma che gli information service providers dovrebbero pagare agli editori nel caso in cui volessero pubblicare uno dei loro articoli: tale onere verrebbe assolto per il tramite di una licenza che una piattaforma on-line dovrebbe ottenere per collegarsi agli editori al fine di pubblicare gli snippet delle loro notizie. Non ricadrebbero nell’applicazione di siffatta previsione i casi in cui il testo da riprodurre sia composto da “singole parole o estratti brevissimi”.
Il secondo tema al quale le Istituzioni europee stanno cercando di rispondere in sede di riforma riguarda gli strumenti di controllo che gli information service providers devono porre in essere per impedire che i loro utenti carichino illegalmente materiale protetto da copyright e l’eventuale assunzione di responsabilità nel caso in cui tali strumenti dovessero rivelarsi inefficaci. L’art.13 della proposta di Direttiva, impone agli information service providers che comunicano al pubblico opere o altro materiale caricato dai propri utenti di adottare, in collaborazione con loro, misure che siano tecnologicamente efficaci “a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero (…) ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi”. In altri termini, si intende imporre a tali società l’obbligo di adottare misure che possano controllare i contenuti che gli utenti del web caricano, ed eventualmente impedire la loro diffusione nel caso in cui dovessero violare il diritto d’autore altrui. Inoltre, si chiede alle piattaforme online (in particolare a quelle a scopo di lucro) di acquistare preventivamente le licenze di tutto il materiale che gli utenti potrebbero caricare. Nel caso in cui si dovesse dimostrare che una piattaforma online non ha fatto il possibile per evitare la diffusione di materiale che violi il diritto d’autore altrui questa sarà ritenuta direttamente responsabile: sono esclusi da tale responsabilità gli information service providers che non abbiano più di tre anni di vita, un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di euro e meno di 5 milioni di users mensili.
La proposta di Direttiva è stata recentemente modificata dopo un lungo negoziato tra Parlamento, Consiglio e Commissione e dovrà essere ora approvata da entrambe le istituzioni. Si segnala che alcuni Paesi, tra i quali l’Italia,hanno espresso forti perplessità sull’adozione di tale Direttiva osservando come questa “non riesca a conseguire in modo adeguato gli obiettivi di incremento dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti, stabiliti dai firmatari”.