La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non si applica all’Ente

Per la prima volta la Corte Suprema (Cass. Pen. Sez III, 28 febbraio 2018 n. 9072) afferma l’importante principio secondo il quale la causa di non punibilità del cd. fatto di particolare tenuità (art. 131 bis c.p.) applicabile alla persona fisica non trova applicazione anche nei confronti dell’Ente imputato per uno dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01.In particolare, l’art. 131-bis c.p. dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni, la punibilità è esclusa quando l’offesa è di particolare tenuità. In una vicenda nella quale il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato non punibili le persone fisiche per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, lo stesso Tribunale aveva altresì decretato l’esclusione da responsabilità in capo alla società per illecito amministrativo (D.Lgs. 231/01). Secondo la Cassazione, invece, in presenza di una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, il giudice deve ugualmente procedere all’accertamento autonomo della responsabilità dell’ente nel cui interesse e vantaggio è stata tenuta la condotta.

Il tema dell’estensione o meno della non punibilità ex art. 131 bis c.p. alla responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01 nel caso di reati rientranti fra i reati “presupposto” è stato oggetto di dibattito dottrinale che si è estrinsecato in due tesi contrapposte. Da un lato si ritiene che l’archiviazione per la causa di non punibilità riguardante la persona fisica si estenda senza dubbio alla persona giuridica (Linee guida Procura di Palermo), dall’altro si nega tale estensione dall’analisi della Relazione governativa al D.Lgs. 231/01 laddove si afferma che la causa di estinzione della pena (grazia o indulto), al pari delle eventuali cause di non punibilità, non reagiscono in alcun modo sulla configurazione della responsabilità in capo all’Ente, non escludendo quindi la sussistenza di un reato.

Dalla statuizione dei giudici di Piazza Cavour emerge come in mancanza di un’espressa previsione di legge, l’applicazione dell’art. 131 bisc.p., nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, non escluda automaticamente la responsabilità dell’Ente, in quanto deve essere accertata in concreto la sussistenza della responsabilità dell’Ente stesso.

Pare opportuno precisare che la decisione in esame sembra rispondere al principio generale secondo cui la persona giuridica costituisce un soggetto diverso ed autonomo dalle persone fisiche che la costituiscono, principio riassumibile nel seguente brocardo: “Quid universitas debet, singuli non debent; quid universitati debetur, singulis non debetur”.Sul punto giova comunque ricordare come la declaratoria di non punibilità della persona fisica (art. 131 bis c.p.) rilevi come circostanza attenuante della sanzione pecuniaria (riduzione alla metà) ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 231/2001.

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