Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sui Tax credit per sanificazione e adeguamento ambienti di lavori
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10 luglio 2020 n. 20/E ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità e ai criteri di fruizione del credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro e del credito per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui agli articoli 120 e 125 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sempre in data 10 luglio è stato inoltre pubblicato il Provvedimento Direttoriale n. 259854 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione dell’ammontare delle spese ammissibili relativamente ad entrambi i crediti.
L’art. 120 del Decreto Rilancio riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (identificati con apposito codice Ateco), nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un limite di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se prima della data di entrata in vigore del DL 34/2020, secondo un principio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, mentre le imprese imputano i costi secondo competenza.
L’art. 125 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di stanziamento di 200milioni di euro per l’anno 2020.
I soggetti che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d’imposta devono comunicare telematicamente all’Amministrazione l’ammontare delle spese ammissibili tramite il modello “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, anche in questo caso mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet o i canali telematici dell’Agenzia Entrate.
La comunicazione delle spese ammissibili relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro potrà essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, saranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Qualora debba essere apportata una correzione sarà possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedente. Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, potrà essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione la comunicazione delle spese potrà essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, qualora sia necessario sostituire o correggere quella precedente. Sarà possibile altresì presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta di cui ad una comunicazione precedentemente trasmessa.
L’Agenzia, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determinerà con successivo provvedimento la percentuale spettante in base alle risorse disponibili. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento.
La Circolare precisa che in caso di utilizzo in compensazione tramite F24, nell’anno 2021, il relativo modello dovrà essere presentato utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ma ad oggi non è stato istituito l’apposito codice tributo.
Infine, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari.
Nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito dovrà essere effettuata dal soggetto che cede il credito esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Con riferimento al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione di cessione potrà avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, con il quale l’Agenzia delle Entrate comunicherà i coefficienti necessari a rispettare il limite di spesa disposto dal DL “Rilancio”.
La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
La quota di credito inutilizzata può, tuttavia, essere ulteriormente ceduta ad altri soggetti, ma solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione. In quest’ipotesi la comunicazione di cessione del credito avviene esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare con le medesime modalità utilizzate dal cedente.
Cecilia Breviglieri