Dalla riforma dei marchi in Qatar al Decreto Greenwashing: gli sviluppi IP e Advertising di maggio 2026
Orizzonti IP e Advertising: proteggere le idee, potenziare l’impresa | Maggio 2026
Prosegue Orizzonti Ip e Advertising, la newsletter del dipartimento IP di Andersen che punta a informare in maniera efficace gli imprenditori.
I contenuti informativi selezionati dagli avvocati Francesco Inturri e Emanuele Sacchetto sono scelti nell’ottica di coadiuvare i manager e gli imprenditori nel tutelare i loro asset e diritti IP nel mondo.
Di seguito vengono evidenziati i punti principali dell’uscita di maggio 2026 in cui si approfondiscono le novità più rilevanti nel settore della proprietà intellettuale e dell’advertising con un focus specifico per fornire suggerimenti concreti ed efficaci in ambito legale e fiscale.
Il Qatar adotta la XIII edizione della convenzione di Vienna: cosa cambia per i marchi
Con la riforma il Qatar allinea il proprio sistema nazionale agli standard internazionali, e di conseguenza permette la tutela per nuovi settori come quelli delle bevande alcoliche, del gioco d’azzardo e dei prodotti a base di carne di maiale, per i quali era fino ad ora preclusa la registrazione di marchi a causa di ragioni culturali e religiose.
Cosa prevede la riforma
il Dipartimento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del Ministero del Commercio e dell’Industria del Qatar ha confermato che tutte le 45 classi sono ora disponibili per la registrazione dei marchi.
In particolare, è ora possibile registrare un marchio – superando il precedente divieto – anche per i seguenti prodotti:
- Bevande alcoliche (classe 33)
- Birra (Classe 32)
- Prodotti a base di carne di maiale (Classe 29)
- Slot machines (Classe 28)
- Servizi di gioco e scommesse (Classe 41)
Cosa cambia in termini giuridici
Le modifiche attuate permettono di superare la necessità di aggirare i previgenti divieti e rendono la tutela ottenibile più precisa e allineata alle prassi internazionali. Di conseguenza, è semplificato l’accesso alla tutela e aumenta la certezza del diritto per gli operatori dei settori interessati nel territorio qatariota.
Quali sono gli effetti concreti per gli imprenditori
È opportuno, sia per i titolari di marchi già registrati e validi, sia per chi intende depositare un marchio in Qatar, operare un esame del proprio portafoglio marchi e valutare il deposito nelle nuove classi rese accessibili dalla riforma.
Diventa estremamente importante attivare servizi di sorveglianza sulle nuove registrazioni di marchi simili ai propri in vista del prevedibili aumento del numero di domande di registrazioni per bevande alcoliche, prodotti a base di maiale, e servizi connessi al gioco d’azzardo.
Greenwashing: nuove regole e divieti per la comunicazione “green”
Il D. Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30 (“Decreto Greenwashing”), che recepisce la direttiva UE 2024/825, introduce nuove regole sulla comunicazione ambientale modificando il Codice del Consumo e ampliando le ipotesi di pratiche commerciali scorrette.
Il contenuto del Decreto Greenwashing
Il decreto definisce per la prima volta il concetto di “asserzione ambientale”, ossia qualsiasi dichiarazione o rappresentazione – anche grafica – che attribuisca a un prodotto, servizio o impresa un impatto positivo o meno dannoso per l’ambiente. Tra le principali novità:
- diventano espressamente ingannevoli i messaggi che inducono in errore sulle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, inclusi aspetti come durabilità, riparabilità e riciclabilità;
- i claim relativi a obiettivi ambientali futuri sono ammessi solo se supportati da impegni concreti, verificabili e pubblici;
- i vanti ambientali generici sono vietati se non immediatamente dimostrabili nello stesso mezzo di comunicazione, senza rinvii a siti esterni o QR code;
- non è consentito attribuire a un intero prodotto qualità “green” riferibili solo a una sua componente;
- claim come “carbon neutral” o “carbon free” non potranno essere usati per prodotti intrinsecamente inquinanti sulla sola base di crediti compensativi.
Maggiori poteri per l’AGCM
Il decreto rafforza i poteri dell’AGCM. Oltre alle sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, l’Autorità potrà ordinare la cessazione della pratica commerciale scorretta e imporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative da parte dell’impresa coinvolta.
Più trasparenza nella comunicazione ambientale
La nuova disciplina nasce dall’esigenza di garantire maggiore chiarezza e affidabilità nella comunicazione legata alla sostenibilità. Le dichiarazioni ambientali influenzano sempre più le scelte dei consumatori e, proprio per questo, devono essere fondate su informazioni verificabili e non fuorvianti.
Come possono adeguarsi le imprese
Le disposizioni del Decreto Greenwashing entreranno in vigore il 27 settembre 2026. Le aziende dovranno quindi riesaminare claim, campagne pubblicitarie e contenuti già utilizzati, verificando che ogni comunicazione ambientale rispetti i nuovi requisiti previsti dalla normativa.
Nuove disposizioni operative riguardo le IGP per prodotti artigianali e industriali non agri
Dal 6 maggio 2026 è entrato in vigore il D. Lgs. 22 aprile 2026 n. 51 (“Decreto IGP”), che attua in Italia il Regolamento UE 2023/2411 introducendo la disciplina delle Indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali non agroalimentari. Il decreto definisce le regole operative per registrazione, gestione e tutela delle nuove IGP, creando un sistema organico dedicato a questo nuovo diritto di proprietà intellettuale.
Come funziona la registrazione
La procedura di registrazione si articola in due fasi:
- fase nazionale, gestita dall’UIBM, competente per l’esame della domanda, la verifica dei requisiti, la gestione delle opposizioni e la trasmissione all’EUIPO in caso di esito favorevole;
- fase europea, affidata all’EUIPO, che decide in via definitiva sulla registrazione della IGP.
Nel procedimento è inoltre previsto il coinvolgimento delle Regioni interessate, chiamate a esprimere un parere sul legame territoriale della produzione.
Controlli e sanzioni
Il Decreto IGP introduce un sistema di controlli coordinato dall’UIBM, volto a verificare la conformità dei prodotti ai disciplinari, il rispetto dell’area geografica di produzione e il corretto utilizzo della IGP sul mercato. Restano ferme le competenze dell’AGCM in materia di tutela del consumatore e pratiche scorrette.
Per garantire l’effettività della tutela, il decreto prevede sanzioni amministrative e penali nei casi di utilizzo illecito o ingannevole della IGP, pratiche evocative indebite e violazioni dei disciplinari di produzione.
Opportunità per imprese e produttori
Le nuove IGP per prodotti artigianali e industriali rappresentano un’importante opportunità di valorizzazione territoriale e competitiva per imprese, associazioni di produttori ed enti locali. Diventa quindi strategico valutare, con il supporto di professionisti specializzati, la possibilità di accedere a questo nuovo sistema di tutela e sfruttarne i vantaggi commerciali e reputazionali.
Pillole di giurisprudenza
- Marchio di posizione e capacità distintiva: per accedere alla tutela come marchio di posizione, un segno deve acquisire una specifica capacità distintiva, ad esempio tramite la sua natura inusuale sui prodotti che contraddistingue.
- Responsabilità dell’intermediario online: risponde per la contraffazione avvenuta online anche il fornitore di servizi intermediari che non opera con un ruolo meramente tecnico e in maniera del tutto passiva.
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- Andersen Newsletter_Orizzonti IP & Advertising_n.5-2026 (PDF, 1.80 MB)