Green claims 2026: impatti normativi e implicazioni operative per le imprese

La Service Line ESG Innovazione Sostenibile di Andersen, guidata da Francesca Capoferri , ha analizzato e approfondito il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 e i nuovi obblighi dei green claims, mettendo in luce rischi operativi, impatti normativi e implicazioni per la rendicontazione ESG e i marchi di sostenibilità. Lo studio è stato inoltre condotto con la collaborazione, in materia di proprietà intellettuale, dei professionisti Avv. Emanuele Sacchetto e Dott. Giovanni Sorella.

Recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 e nuovi obblighi sulla comunicazione ambientale

Il 2026 segna un cambio di passo nella gestione dei green claims. Con il recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2024/825, che gli Stati membri sono chiamati a rispettare entro il 27 marzo 2026, vengono introdotti nel Codice del Consumo obblighi che impattano direttamente su marketing e comunicazione ambientale. Le nuove disposizioni entreranno in applicazione a seguito del recepimento nazionale, con tempi di adeguamento ai nuovi requisiti entro le scadenze operative definite a livello nazionale.

Da quel momento, sarà necessario dimostrare in modo chiaro e documentato ogni affermazione ambientale. In questo contesto, vengono fortemente limitati i claim generici o poco chiari: espressioni come “sostenibile” o “carbon neutral” potranno essere utilizzate solo se supportate da dati solidi e metodologie riconosciute. Allo stesso tempo, saranno soggetti a restrizioni stringenti i marchi ambientali non certificati e le dichiarazioni basate esclusivamente sulle compensazioni di emissioni di gas climalteranti.

Più controlli, rischi operativi e allineamento con la rendicontazione di sostenibilità: come prepararsi

Parallelamente, si rafforza l’attività di controllo da parte delle autorità, sempre più orientate a distinguere tra riduzione reale delle emissioni e semplice compensazione. Questo si traduce in un aumento del rischio sanzionatorio, ritiro di campagne e impatti reputazionali. In questo scenario, diventa centrale la coerenza tra comunicazione commerciale e bilancio di sostenibilità: i claim ambientali dovranno essere allineati ai dati rendicontati, in particolare su clima ed economia circolare. Le aree più esposte riguardano le affermazioni su neutralità climatica, riciclabilità e contenuto sostenibile, che richiedono evidenze tecniche solide e verificabili.

Per gestire efficacemente questi rischi, è necessario adottare un approccio strutturato: definire processi di validazione dei claim, rafforzare i sistemi di raccolta e tracciabilità dei dati e garantire il coordinamento tra marketing, ESG e funzione legale. Le scadenze del 2026 aumentano la pressione sulla trasparenza, ma rappresentano anche un’opportunità: le imprese che anticipano questi cambiamenti e costruiscono una comunicazione basata su dati affidabili possono rafforzare la propria credibilità e trasformare un vincolo normativo in un vantaggio competitivo.

Marchi di sostenibilità e divieti di utilizzo: nuovi requisiti di liceità e trasparenza

La Direttiva (UE) 2024/825 interviene in modo incisivo anche sul piano dei segni distintivi e delle pratiche comunicative legate alla sostenibilità, introducendo specifici divieti e obblighi di trasparenza in materia di green claims. L’obiettivo è ridurre il rischio di pratiche ingannevoli relative alle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti, incluse quelle connesse alla loro durabilità, riparabilità e riciclabilità.

In questo contesto, la Direttiva estende l’ambito delle pratiche commerciali scorrette includendo anche l’uso non trasparente dei cosiddetti “marchi di sostenibilità”. Tali marchi, definiti come strumenti volontari – pubblici o privati – destinati a valorizzare le caratteristiche ambientali o sociali di prodotti, processi o imprese, sono ora oggetto di una disciplina specifica che ne delimita rigorosamente le condizioni di utilizzo. In particolare, essi devono essere fondati su sistemi di certificazione affidabili e verificabili, idonei a garantirne la credibilità e a prevenire fenomeni di greenwashing.

La funzione di questi marchi si configura, quindi, come una forma qualificata di garanzia, destinata a essere utilizzata da una pluralità di operatori economici nel rispetto di standard condivisi. Tuttavia, proprio tale funzione comporta rilevanti implicazioni giuridiche: l’utilizzo di marchi di sostenibilità non conformi ai requisiti normativi è espressamente vietato e qualificato come pratica commerciale scorretta. Ne deriva, sul piano del diritto dei marchi, che tali segni risultano contrari alla legge e, pertanto, privi del requisito della liceità, con conseguente impossibilità di registrazione e rischio di invalidità ove già registrati.

Per conformarsi alla nuova disciplina, sarà opportuno valutare l’impatto socio-ambientale del proprio prodotto prima di apporre qualsiasi segno che sia riconducibile a un marchio di sostenibilità.