I Fondi Comuni non sono Soggetti di Diritto

Decision n. 12062/2019 by the Italian Supreme Court, confirms a previous legal opinionLa Sentenza 12062/2019 consolida l’orientamento

«[I] fondi comuni di investimento (nella specie fondi immobiliari chiusi), disciplinati nel T.U.F. (D. Lgs. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Tanto questa Corte ha già affermato ulteriormente sottolineando che, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass. n. 16605/10).»

In questi termini la Suprema Corte si è da ultimo espressa, ribadendo la sua adesione alla tesi che nega autonomia giuridica ai Fondi Comuni d’Investimento (il caso di specie riguardava un fondo immobiliare chiuso). Il patrimonio del fondo dunque sarà intestato alla SGR, unico soggetto di diritto in quanto tale legittimato a stare in giudizio.

Il punto non è peraltro pacifico. Infatti, dottrina e giurisprudenza di merito non hanno mancato di sostenere l’opposta posizione, riconoscendo quantomeno un’autonomia patrimoniale sulla scorta dell’art. 36 comma 4 T.U.F. (vedasi in particolare la sentenza del Tribunale di Milano n. 7336/2016) e sulla base di tale autonomia patrimoniale, aprendo al riconoscimento di un’autonoma soggettività di diritto. Dunque, il diverso approccio della giurisprudenza di legittimità (ribadita dalla sentenza in parola) renderà opportuno ri-orientare l’interpretazione dell’art. 36, ma anche dell’art. 57 comma 6-bis T.U.F., a partire dal quale, in assenza della presente pronuncia si sarebbe potuta evincere l’esistenza di un autonomo centro d’imputazione d’interessi in capo al Fondo.

È comunque interessante osservare al livello europeo la presenza dell’organismo noto come “Fondo Europeo per gli Investimenti” (FEI), il quale, a dispetto della denominazione usata, “è dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria” (statuto FEI).