Nullità dell’avviso di accertamento notificato con posta raccomandata

Con la sentenza n. 757/2019 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha dichiarato la giuridica inesistenza qualora l’avviso di accertamento esecutivo venga notificato a mezzo posta raccomandata senza l’intervento degli ufficiali giudiziari.

Secondo i giudici torinesi l’importanza e la funzione dell’atto impoesattivo, che non solo porta a conoscenza del destinatario la pretesa erariale ma legittima, ove non impugnato, l’avvio di procedure esecutive da parte dell’Agente della riscossione, richiedono maggior rigore a tutela del contribuente e impongono, dunque, che per la notifica si applichino le regole dettate dall’art. 60 del DPR 600/1973, che a sua volta richiama quanto previsto dagli articoli 137 e ss. cpc.

Nella sentenza, inoltre, si esclude che la proposizione tempestiva dell’impugnazione produca effetto sanante ai sensi dell’art. 156 cpc in quanto in mancanza di notifica viene a mancare anche il provvedimento ipoteticamente “sanabile”.

La decisione della CTR Piemonte, non esattamente in linea con l’orientamento della Cassazione, potrebbe avere effetti dirompenti, in quanto la quasi totalità degli avvisi di accertamento risulterebbe inesistente e perciò impugnabile.

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