Indeducibilità dell’IMU 2012 su immobili strumentali: sancita l’incostituzionalità
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che disciplina la indeducibilità dell’IMU, per il periodo di imposta 2012, dalle imposte sui redditi. La disposizione dichiarata illegittima si pone infatti in contrasto alcuni principi garantiti dagli articoli 3, 41, e 53 della Costituzione (principio di capacità contributiva, divieto di doppia imposizione, principio di ragionevolezza e principio di uguaglianza e libera iniziativa economica).
Generalmente, la dichiarazione di incostituzionalità di una norma agisce retroattivamente e produce i suoi effetti, entro certi limiti, sui rapporti esistenti tra contribuente ed Erario consentendo la l’avanzamento di una richiesta di rimborso. Tuttavia, l’art. 38 del DPR 602/1973 esclude tale possibilità in quanto individua in “48 mesi dalla data di versamento”, il termine ultimo per poter presentare apposita istanza di rimborso.
Pertanto, gli unici contribuenti che potrebbero potenzialmente beneficiare della pronuncia di incostituzionalità in argomento sono coloro che hanno impugnato l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia entrate in relazione alla deduzione IMU nel 2012.
Quanto agli anni successivi al 2012, inoltre, si segnala che la Corte Costituzionale ha già escluso la possibilità per il contribuente di poter far valere la incostituzionalità della norma al fine di presentare richieste di rimborso in quanto già a partire dal periodo di imposta 2013, il legislatore ha introdotto una serie previsioni che hanno gradualmente portato alla deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi.