INCOTERMS 2020

“La lingua comune nelle transazioni di vendita internazionali”: così sono stati più volte definiti gli Incoterms ovvero quell’insieme di regole messe a punto dalla Camera di Commercio Internazionale con la finalità di agevolare gli scambi internazionali di merci poiché definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni transnazionale.

Attraverso gli Incoterms, quindi, è possibile individuare in modo immediato le regole applicabili a tali contratti chiarificando le obbligazioni delle parti, i costi (inclusi i costi di trasporto, assicurativi e doganali) e i rischi sostenuti da ciascuna di esse durante le operazioni di import ed export delle merci, ciò al fine di prevenire le incertezze derivanti dalla diversità delle pratiche commerciali adottate nei vari Paesi; regolano, dunque, i rapporti tra compratore e venditore consentendo di individuarne la ripartizione dei costi del trasporto, il momento e il luogo del passaggio della disponibilità della merce dall’esportatore all’importatore e la distribuzione dei relativi rischi.

Con cadenza, ormai, decennale, la Camera di Commercio Internazionale si occupa della revisione degli Incoterms cercando di adattarli alle nuove esigenze della società e degli scambi commerciali.

Per questo motivo, il Drafting Group, questa volta costituito per la prima volta da membri della Cina e dell’Australia, ha predisposto le nuove regole Incoterms 2020 che entreranno in vigore a partire dall’1 gennaio 2020.

Poco o nulla è tuttavia cambiato, a dispetto dei pronostici e, pertanto, le regole del 2010 hanno subito piccolissime modifiche che non ne hanno mutato gli elementi strutturali.

E infatti, come nell’ultima edizione, gli Incoterms restano invariati nel numero di 11 suddivisi in due gruppi a seconda del tipo di trasporto distinguendo tra regole valide per il trasporto marittimo e fluviale (FAS, FOB, CFR, CIF) e tra regole valide per tutti gli altri tipi di trasporto e mezzi (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP).

E, ancora, è possibile distinguere quattro categorie di sigle individuate da una specifica lettera dell’alfabeto (E, F, C e D) e ordinate in base agli obblighi assunti dal venditore, dal minimo al massimo impegno.

Nonostante le previsioni ne prevedessero l’eliminazione, nella versione 2020 il termine EXW rimane e risulta integralmente confermato; comunemente tradotto in lingua italiana come “franco fabbrica”, esso consente al venditore di liberarsi da ogni obbligo mettendo la merce a disposizione del compratore in una località specifica. Quest’ultimo risulterà pertanto gravato di tutti i costi e i rischi che possano derivare dal trasporto.

Anche il termine DDP (resa simmetrica di “EXW”) – che comporta che il venditore si libera delle sue obbligazioni solo dopo aver espletato tutte le formalità doganali nel paese di importazione – rimane invariato, nonostante le anticipazioni prevedessero una sua scissione in due termini.

A subire le principali modifiche è stato il termine FCA (comunemente tradotto in lingua italiana come “franco spedizioniere”), il quale nella revisione attualmente in vigore (Incoterms 2010) implica che le obbligazioni e i costi di sdoganamento siano a carico del venditore fino alla dogana di esportazione, luogo in cui il rischio si trasferisce al compratore. Mentre nelle previsioni originarie, tale termine avrebbe dovuto essere diviso in due sigle a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, ciò che, invero, appare mutata è la sola possibilità, per le parti di un contratto di vendita con trasporto via mare, di pattuire che il compratore richieda al vettore di consegnare al venditore la polizza “on board” – che indica che la merce è stata caricata a bordo – in modo da consentire al venditore, tramite l’istituto bancario, di emettere la lettera di credito per l’acquirente.

Rispetta, invece, i pronostici la modifica di DAT (“Delivered at Terminal”), incoterms la cui modifica si è resa necessaria dopo che diverse organizzazioni hanno riportato come questo acronimo venga interpretato in modo errato, comprendendo nella parola “terminal” l’utilizzo di un terminale doganale. Per assicurare, quindi, la piena comprensione di tale termine di resa DAT è stato modificato in DPU (“Delivered at Place Unloaded”) con il quale si stabilisce – e pacificamente chiarisce – che la merce deve essere scaricata e consegnata presso qualsiasi luogo.

Ulteriore novità prevista per la nuova versione è la possibilità, nei termini FCA, DDP e DAP, che le parti convengano che il trasporto avvenga a mezzo non di un vettore terzo ma possa essere curato anche personalmente.