Imponibilità IVA del distacco dipendenti: cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una novità rilevante riguardo alla tassazione IVA per le operazioni di distacco di dipendenti tra imprese, fino ad ora considerate fuori dell’ambito di applicazione del tributo. Nonostante la questione sia stata oggetto di numerosi dibattiti e interpretazioni, con il Decreto Legge “Salva infrazioni” l’Italia si adegua alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza ai fini IVA dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale.
Con l’inizio del nuovo anno, infatti, il distacco di dipendenti tra aziende sarà trattato come una vera e propria prestazione di servizi ai fini IVA, con la conseguente applicazione dell’imposta. Questo rappresenterà un cambiamento significativo e implicherà un adeguamento delle pratiche aziendali, dal punto di vista fiscale, giuslavoristico e amministrativo.
Le aziende dovranno rivedere le proprie procedure interne per essere conformi alle nuove disposizioni e valutare l’impatto di questa novità sui costi, sul processo di fatturazione e sulla gestione delle risorse umane.
Cos’è il distacco di personale
Il distacco di personale è un’operazione attraverso cui un’azienda (azienda distaccante) invia temporaneamente uno o più dipendenti a lavorare presso un’altra azienda (azienda distaccataria). Questa pratica, pur presentando vantaggi per entrambe le imprese, è soggetta a una normativa precisa e complessa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti lavoristici, previdenziali e fiscali.
Caratteristiche del distacco di personale:
- Mantenimento del rapporto di lavoro: il dipendente distaccato rimane alle dipendenze dell’azienda distaccante, che continua a gestirne la retribuzione, i contributi previdenziali e gli obblighi legali.
- Scopo del distacco: l’azienda distaccante invia i propri dipendenti per soddisfare specifiche esigenze temporanee presso l’azienda distaccataria.
- Collaborazione tra le aziende: distaccante e distaccataria devono collaborare su temi importanti come la sicurezza sul lavoro e le eventuali questioni disciplinari.
Differenze tra distacco e somministrazione di lavoro
È fondamentale distinguere il distacco di personale dalla somministrazione di lavoro, un’attività svolta da agenzie specializzate che mettono a disposizione lavoratori presso imprese terze. A differenza del distacco, la somministrazione è un servizio commerciale che viene fornito a fronte di un corrispettivo.
Normativa sul distacco di personale
La normativa sul distacco è volta a regolamentare questa pratica, evitando abusi e tutelando i diritti dei lavoratori. In particolare, il distacco è stato a lungo considerato un’eccezione alla regola generale della somministrazione di lavoro, sottolineando la sua natura temporanea e non commerciale.
Aspetti fiscali del distacco
La disciplina fiscale del distacco è complessa e ha subito evoluzioni nel tempo. In generale, l’azienda distaccataria può rimborsare all’azienda distaccante i costi sostenuti per il dipendente, ma non può corrispondere un compenso per il servizio reso.
Nuova normativa IVA sui distacchi di personale: cosa cambia dal 2025
Distacco di dipendenti e IVA: una panoramica delle novità
Fino a poco tempo fa, la normativa italiana sull’IVA relativa al distacco di dipendenti presentava diverse interpretazioni, generando incertezze tra le imprese.
L’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988 stabiliva che il rimborso dei costi sostenuti per il distacco di un dipendente non era soggetto ad IVA. Questa interpretazione si basava sul presupposto che il distacco fosse un mero “trasferimento di forza lavoro” e non una prestazione di servizi.
Tuttavia, qualora il rimborso superasse o fosse inferiore ai costi sostenuti dal datore di lavoro, l’intera somma era considerata imponibile ai fini IVA.
La svolta europea e le nuove disposizioni
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad IVA, indipendentemente dall’importo del rimborso.
Cosa cambia in Italia e perché è importante
In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue e alle successive pronunce della Corte di Cassazione, la normativa italiana è stata adeguata a quella europea: dal 1° gennaio 2025, anche i distacchi di personale realizzati al puro costo sono soggetti ad IVA.
Questa modifica normativa ha importanti implicazioni per le imprese che effettuano o ricevono distacchi di dipendenti fornendo maggiore chiarezza ed eliminando le precedenti incertezze interpretative. Oltre ad allineare l’Italia alle norme europee, adesso le imprese dovranno considerare l’IVA anche nei casi di distacco al puro costo.
Perché questo cambiamento?
- Aumentare la trasparenza: rendendo tutti i distacchi soggetti ad IVA, si eliminano le discrepanze incluse nelle precedenti interpretazioni e si garantisce una maggiore equità fiscale.
- Allineare la normativa italiana a quella europea: la nuova norma è in linea con le direttive comunitarie sull’IVA.
- Prevenire evasione fiscale: l’applicazione dell’IVA su tutte le operazioni di distacco rende più difficile l’elusione fiscale.
Le conseguenze per le imprese
- Aumento dei costi: le imprese dovranno considerare l’IVA con aliquota ordinaria al 22% anche nei casi di distacco al puro costo.
- Maggiori adempimenti: sarà necessario emettere fatture e registrare le operazioni ai fini IVA.
- Necessità di aggiornare i sistemi informativi: i software gestionali dovranno essere adeguati per gestire la nuova normativa.
Le possibili implicazioni per le aziende
Oltre a quanto già detto, entrando maggiormente nello specifico l’introduzione di queste nuove regole avrà diverse implicazioni pratiche per le imprese:
- Obbligo di fatturazione IVA: le imprese distaccanti dovranno emettere fattura per i distacchi di dipendenti, applicando l’aliquota IVA prevista. Questo implica un adeguamento dei sistemi contabili e fiscali, con un impatto anche sulla gestione amministrativa. Si segnala che in caso di controparti estere di distacco del personale, sarà necessaria l’applicazione del reverse charge. Le prestazioni B2B rese a soggetti non stabiliti in Italia rimarrebbero estranee al campo di applicazione dell’imposta. Infatti, trattandosi di una prestazione di servizio generico transnazionale, l’IVA è dovuta nel paese di stabilimento del committente. La società distaccante, non essendo integrato il presupposto territoriale, emetterà fattura ai sensi dell’ 7-terdel DPR 633/72, per prestazioni “generiche”, tra cui rientrano anche distacchi e prestiti di personale (sussiste una deroga per le sole operazioni B2C ex art. 7-septies lett. e) del DPR 633/72). L’imposta sul valore aggiunto sarà dunque corrisposta dal cessionario attraverso il meccanismo dell’inversione contabile. Nel caso in cui, invece, la società distaccataria fosse residente nel territorio dello stato e la prestazione del servizio effettuata dal soggetto non residente, la fattura d’acquisto ricevuta dovrà essere integrata e registrata attraverso il meccanismo del reverse charge. Gli obblighi relativi all’assolvimento del tributo devono infatti essere adempiuti dal soggetto committente così come previsto dall’articolo 17, comma 2 del DPR 633/72
- Diritto alla detrazione: in capo al soggetto passivo distaccatario. Gli effetti, tuttavia, sono differenti a seconda della natura dei soggetti interessati dall’operazione. Nei gruppi industriali in cui il distaccatario ha un pro-rata di detraibilità totale non dovrebbero esserci controindicazioni particolari rispetto al ricevimento di una prestazione assoggettata ad IVA, che sarà oggetto di completa detrazione. Al contrario, nel caso di gruppi finanziari (banche, assicurazioni, servizi postali e medici) nei quali il diritto alla detrazione è limitato, ciò comporterà un aggravio del costo derivante dall’indetraibilità dell’imposta. Fenomeno che si presenterà anche nel caso di società distaccataria italiana che riceve personale da distaccante non residente, ricordiamo infatti che il prorata di detraibilità si applica anche nei casi di doppia annotazione dell’IVA.
- Gestione delle risorse umane: le aziende dovranno continuare a prestare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle risorse umane, assicurandosi che le condizioni di un distacco lecito siano chiaramente definite per evitare eventuali contenziosi legati alla natura del distacco e alla possibile configurazione di una interposizione illecita di manodopera. Questa novità non incide sulla quantificazione del rimborso concordato tra distaccante e distaccatario, ma sul trattamento fiscale del rimborso stesso. Le aziende distaccanti potranno continuare a richiedere alle aziende distaccatarie un rimborso (degli oneri retributivi, contributivi e assicurativi sostenuti), il cui importo non ecceda comunque il costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro titolare del rapporto. In caso contrario il tema diventa rilevante penalmente, configurandosi una forma di somministrazione illecita di manodopera (indipendentemente dal trattamento fiscale del rimborso richiesto).
- Possibile impatto sui costi: dal momento che il distacco diventa un’operazione soggetta ad IVA, le aziende, tanto la distaccante quanto la distaccataria, dovranno considerare come questo possa influire sui costi.
Transfer pricing
Avendolo menzionato, è importante ricordare che, in caso di distacco transfrontaliero di personale nell’ambito di un gruppo multinazionale, è fondamentale assicurarsi che tale operazione sia conforme anche alle normative sul transfer pricing sia a livello domestico che internazionale. Infatti, il distacco di personale fra società appartenenti allo stesso gruppo configura una prestazione di servizi che, in linea generale, deve soddisfare i principi delineati in sede OCSE per giustificarne l’effettività e il conseguente riaddebito del relativo costo. tra i requisiti ricordiamo il principio del concreto beneficio, ovvero che il servizio oggetto di riaddebito generi un vantaggio volto a migliorare la posizione economica e commerciale della società ricevente, e la mancata duplicazione del servizio fra la capogruppo e la controllata.
Quando un dipendente è distaccato da una società ad un’altra appartenente al medesimo gruppo e localizzata in una diversa giurisdizione fiscale, è necessario che i costi addebitati tra le due entità siano correttamente allocati e valorizzati nel rispetto del principio di libera concorrenza (arm’s length principle). In particolare, l’addebito infragruppo dei costi relativi al personale distaccato deve riflettere il valore del servizio reso e le funzioni effettivamente svolte presso la società ospitante. A tal proposito, il margine eventualmente applicato ai costi addebitati dovrebbe essere determinato in conformità con i metodi di transfer pricing riconosciuti a livello internazionale. Nel caso di prestazioni di servizi, si è soliti ritenere che, la metodologia più appropriata sia quella del c.d. “cost plus mark-up”, ovvero dei costi sostenuti per la realizzazione del servizio maggiorati di un congruo margine di ricarico (mark-up). Si ricorda, tuttavia, che l’eventuale applicazione di un mark-up dovrà essere attentamente valutata caso per caso e coordinata con la normativa giuslavoristica, in considerazione delle funzioni svolte e dei benefici potenzialmente connessi in capo alla società distaccante. Infatti, qualora non ne ricorrano i presupposti, il distacco dovrà essere oggetto di un mero riaddebito del solo costo del lavoro sostenuto dalla società distaccante.
In aggiunta, il distacco di personale in un contesto transfrontaliero potrebbe comportare il rischio di configurazione di una stabile organizzazione per la società distaccante nel paese di destinazione: qualora il dipendente distaccato svolga attività quali la negoziazione e la conclusione di contratti in nome e per conto della società distaccante, le autorità fiscali locali potrebbero riqualificare il distacco come una sede fissa di affari, configurando dunque la fattispecie relativa ad una stabile organizzazione. Questo implicherebbe l’obbligo, per la società distaccante, di dichiarare e tassare parte del reddito prodotto nel paese ospitante.
Da ultimo si segnala che dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, nonostante le modifiche apportate dalla normativa in commento, eventuali aggiustamenti di transfer pricing relativi ai costi addebitati per il distacco del personale, restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA. Si ricorda, infatti, che eventuali regolazioni finanziarie operate a seguito di aggiustamenti di transfer pricing, essendo finalizzate al rispetto di una specifica transfer pricing policy, non rappresentano il controvalore effettivo di autonome prestazioni di servizi. Pertanto, non essendo l’eventuale aggiustamento di transfer pricing, per natura, correlato in modo diretto all’originaria prestazione di servizi, lo stesso non concretizza un’operazione rilevante ai fini IVA.
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce l’importanza di effettuare un’analisi approfondita delle mansioni assegnate al personale distaccato, al fine di minimizzare il rischio di configurazione di una stabile organizzazione e di assicurare il pieno rispetto delle normative fiscali internazionali.
Per approfondire l’argomento e saperne di più ti invitiamo a leggere e scaricare il documento in calce e a contattare i nostri professionisti per qualsiasi chiarimento.
- Distacco dipendenti e IVA: le nuove regole dal 1° gennaio 2025 (PDF, 290.06 KB)
- Posting of workers and VAT - New rules fron Jauany 1st 2025 (PDF, 1.96 MB)