Il recupero dell’IVA in caso di debitore inadempiente
L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta ad interpello n. 386/2022 dello scorso 20 luglio, ha di recente fornito alcuni chiarimenti in tema di note di variazione ai fini IVA. Oggetto dell’interpello è la materia disciplinata dall’articolo 26 del DPR 633/1972, riformulato nel 2021 per mezzo dell’articolo 18 del c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
La risposta dell’Agenzia fornisce dei chiarimenti rispetto al diritto alla detrazione dell’IVA. Nel caso in cui il debitore risulti inadempiente, infatti, il cedente che abbia già provveduto al versamento dell’imposta all’Erario, potrà usufruire della possibilità di recuperare tale importo mediante emissione di una nota di variazione IVA.
Mediante la risposta di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate spiega quale sia il corretto iter da seguire per quanto riguarda le modalità e tempistiche in una serie definita di situazioni, che sono riportate qui di seguito.
- Risoluzione unilaterale del contratto con prestazioni continuative e periodiche: il mancato pagamento consente l’avverarsi della condizione prevista dalla clausola risolutiva contenuta nel contratto stesso. Il mancato pagamento, come previsto dall’articolo 1456 c.c., infatti, determina la risoluzione contrattuale a decorrere dalla prima fattura insoluta. Pertanto, nel caso di specie si verifica in modo automatico il presupposto per eseguire la variazione in diminuzione.
- Tentativi di recupero giudiziale delle somme – società di persone: per questa casistica, vista la peculiare posizione dei soci, si ritiene che, oltre alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, possano essere esperite azioni nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
- Tentativi di recupero giudiziale delle somme – società di capitali: qualora risulti infruttuosa l’esecuzione nei confronti della società e non sia già stata avviata una risoluzione per inadempimento, si ritiene possibile l’emissione della nota di variazione ai fini IVA. Nel caso siano presenti garanzie da parte di soggetti terzi, possono essere attuate azioni nei confronti di quest’ultimi.
- Fallimento della società di capitali e pagamento parziale del garante: anche in questo caso, al fine di limitare i casi in cui il diritto alla detrazione IVA non sia consentito, viene prevista la possibilità di procedere mediante detrazione dell’imposta. Tale possibilità è concessa a partire dalla data di dichiarazione di fallimento del debitore oppure dal momento del definitivo accertamento dell’infruttuosità dell’azione per l’insussistenza di beni.
- Risoluzione e riconoscimento dell’inadempimento a seguito di accordo transattivo: l’Agenzia delle Entrate ha confermato come questa fattispecie rientri tra le ipotesi di variazione in diminuzione contemplate al comma 3 dell’articolo 26 del decreto IVA. Trattandosi di un contratto volto a elargire reciproche concessioni in modo da porre fine ad un disaccordo, l’importo indicato nella nota di variazione sarà pari alla somma oggetto di rinuncia all’incasso.