Il recesso ad nutum del socio S.r.l.: illegittimo se la società è costituita a tempo determinato, benché la durata sia particolarmente lunga

Così la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 26060 del 5 settembre 2022, ha sostenuto la tesi per cui il socio S.r.l. può recedere ad nutum e, quindi, in ogni momento e senza necessità di motivazione, solo quando la società è costituita a tempo indeterminato.

 

La sentenza impugnata

Una società a responsabilità limitata, costituita fino al 2050, ricorreva per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società al pagamento del valore della quota del socio ritenendo che il termine di durata della società fosse di lunghezza tale da legittimare il recesso ad nutum.

I giudici di secondo grado aderivano alla tesi, già sostenuta dagli ermellini in passato, secondo cui il socio S.r.l. è legittimato a recedere arbitrariamente non solo quando la società è costituita sine die, così come previsto dall’art. 2473, co. 2., codice civile, ma anche quando lo statuto preveda un termine di durata particolarmente lungo.

La Corte di Appello di Genova motivava la sentenza valorizzando, in primis, il criterio legato all’aspettativa di vita residua del socio, sebbene proprio della disciplina delle società di persone, e poi il collegamento funzionale tra il termine di durata della società e lo scopo perseguito, ritenendo per tale via che la fissazione di un termine di durata così lontano nel tempo si risolverebbe, di fatto, nella mancata determinazione delle durata medesima. Infine, osservava che la riforma del diritto societario ha inteso, anche, “semplificare” il recesso del socio di minoranza quale contropartita delle più ampie facoltà riconosciute in capo ai soci di maggioranza.

La decisione dei Giudici di Legittimità

In senso contrario i giudici della Cassazione, in continuità con le più recenti pronunce di legittimità, hanno valorizzato l’interpretazione restrittiva dell’art. 2473, co. 2, codice civile, così limitando tassativamente la facoltà per il socio S.r.l. di recedere in assenza di motivazione, e comunque al di fuori delle ipotesi espressamente consentite dal legislatore e dall’atto costitutivo, alle sole ipotesi di società costituita senza limite di durata.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha posto a fondamento della decisione non solo il dato testuale della disposizione codicistica e la necessità, comunque, di tenere ben separata la disciplina dettata per le società di persone da quella operante per le società a responsabilità limitata, ma soprattutto ha inteso porre in primo piano l’interesse dei creditori sociali, sotto il profilo patrimoniale, al mantenimento e alla non alterazione della generica garanzia del credito rappresentato proprio dal capitale sociale e, sotto il profilo organizzativo, in relazione alla conoscenza delle cause di recesso, in quanto strumentale ed essenziale alla pianificazione dei rapporti con la società sulla base di informazioni accessibili, chiare e incontrovertibili.