Commissione europea: utilizzo del quadro su appalti pubblici durante l’emergenza

Una situazione di emergenza sanitaria come quella causata dal Covid-19 richiede che gli acquirenti pubblici europei abbiano necessità di procurarsi in tempi strettissimi i beni e servizi necessari per far fronte tale emergenza.

La normativa europea in tema di appalti pubblici fornisce delle opzioni che favoriscono l’acquisto in tempi rapidi di forniture, beni e servizi di prima necessità.

La Commissione europea nella sua Comunicazione n. 2020/C 108 I/01 dello scorso 1 aprile “Orientamenti sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, ha fatto il punto su quali possano essere, ai sensi della normativa europea, gli strumenti in materia di appalti pubblici, da utilizzare per far fronte alla crisi sanitaria causata da Covid-19.

Ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, gli acquirenti pubblici in caso di urgenza, possono avvalersi della possibilità di ridurre i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette (“procedure accelerate”). Nel quadro della procedura aperta il termine per la presentazione delle offerte in casi di urgenza (debitamente motivata) può essere ridotto da 35 a 15 giorni; nella procedura ristretta, invece, il termine per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto da 30 a 15 giorni e quello per la presentazione di un’offerta da 30 a 10 giorni.

Potrebbe però accadere che i termini ridotti delle procedure accelerate non siano sufficientemente stretti per rispondere con efficienza e celerità ad una situazione di estrema ed imprevedibile urgenza. In tali casi, la direttiva consente il ricorso alla c.d. procedura negoziata senza previa pubblicazione. Con tale procedura, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di negoziare direttamente con i potenziali contraenti (senza pubblicazione del bando di gara) l’acquisto di beni, servizi, forniture necessari a far fronte ai casi di estrema ed imprevedibile urgenza.

Per la Commissione è fuor di dubbio che la pandemia di Covid-19 legittimi l’utilizzo della procedura senza negoziazione, per far sì che gli ospedali e le istituzioni sanitarie siano dotati in tempi, sufficientemente veloci, di dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive.

Ciò non toglie, conclude la Commissione, che non debbano essere cercate soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate).