Decreto Crescita: cedibilità dei crediti IVA trimestrali
L’articolo 12-sexies del DL 30/04/2019 n. 34 (cd. Decreto Crescita), in seguito agli emendamenti approvati nell’iter di conversione in Legge, ha modificato l’articolo 5, comma 4-ter, del DL 70/1988 introducendo la possibilità per i soggetti IVA di cedere i crediti maturati trimestralmente. Infatti, la previgente formulazione del succitato articolo consentiva esclusivamente la cedibilità dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.
Risulta, pertanto, superata la discriminazione tra le due tipologie di crediti, basata su una lettura formalistica della disposizione legislativa.
La nuova previsione sarà applicabile ai crediti per i quali è richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020 (e dunque a partire dai crediti esposti nel modello TR, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2020, con riferimento al primo trimestre del prossimo anno). Inoltre, ai fini della cedibilità dei crediti in oggetto, è richiesto il possesso dei requisiti previsti per il rimborso infrannuale ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR 633/1972.
Le modifiche apportate dal Decreto Crescita nascono sotto l’impulso di Assonime che, con il documento n. 39 del 20 dicembre 2018, aveva espressamente invocato l’intervento del legislatore al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente (e apparentemente priva di valide ragioni) tra cedibilità dei crediti annuali e di quelli trimestrali.
