Il Governo italiano proroga il lockdown fino al 3 maggio 2020

Le nuove disposizioni varate con l’emissione del DPCM 10.04.2020, che hanno efficacia sul territorio nazionale a partire dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020, riepilogano e riordinano le misure di contenimento previste nei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020 (che cessano di produrre effetti a partire dal 14 aprile).

In particolare, il Decreto, per la prima volta da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria, introduce disposizioni relative alle modalità di ingresso, transito e soggiorno di breve durata in Italia.

In virtù dell’articolo 4, infatti, tutte le persone (ad eccezione di quelle espressamente indicate nel comma 9) che fanno ingresso in Italia sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per 14 giorni.

L’articolo 5, invece, disciplina le ipotesi di transito e soggiorno di breve durata sul territorio italiano ammesso solo per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabile per ulteriori 48 ore). In questi casi, viene escluso l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario ma il soggetto coinvolto si assume l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio allo scadere del periodo di permanenza indicato nell’autodichiarazione o, in alternativa, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni.

Non è, inoltre, necessario svolgere il periodo di isolamento obbligatorio per i soggetti “in transito”, ossia quando l’ingresso nel Paese sia giustificato dall’esigenza di raggiungere altri paesi UE o extra UE; viene, altresì, specificato, nel caso di trasporto terrestre, che il transito con mezzo privato è autorizzato per una permanenza massima di 24 ore (prorogabile di ulteriori 12 ore per comprovate esigenze).

In ogni caso è sempre necessario comunicare la propria presenza sul territorio al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente.

Gli articoli 1 e 2 intervengono in materia di attività commerciali e produttive andando, per alcuni aspetti, ad allentare le maglie del precedente lock down e consentendo l’apertura di alcune attività specificamente indicate nei relativi allegati e identificate sempre in base ai codici ATECO di riferimento.

Infine, l’articolo 8, comma 3 del DPCM 10.04.2020, fa salve le misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute.

Pertanto, è pienamente efficace l’Ordinanza n. 528 del 11 aprile 2020, varata dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia ed in vigore a partire dal 14 aprile sino al 3 maggio, che prevede disposizioni maggiormente limitative rispetto al Decreto.

 

Maggiori dettagli nella circolare allegata.