Entro il 30 giugno 2022 la domanda per l’assegno unico per i figli a carico

Il 30 giugno 2022 scade il primo termine per la presentazione all’INPS della Domanda utile all’ottenimento del nuovo Assegno Unico Universale (d’ora in poi AUU), che sostituisce gran parte delle preesistenti detrazioni fiscali IRPEF, e non solo, per i figli a carico.

La presentazione della Domanda entro il 30/06/2022 consentirà agli interessati di percepire l’AUU anche per le mensilità pregresse, a decorrere dal mese di marzo 2022 u.s. (ovvero dell’anno di presentazione della domanda).

Per le domande presentate dall’01/07 l’AUU è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della Domanda, in base all’ISEE presente al momento della Domanda.

L’AUU è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il marzo di ciascun anno e il febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo stesso calcolata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’AUU è una misura che riguarda:

  • I figli a carico minorenni
  • I figli a carico maggiorenni fino al ventunesimo anno di età, solo se il figlio alternativamente:
    • Frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
    • Svolge un tirocinio o un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui
    • È registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • Svolge il servizio civile universale
  • I figli a carico con disabilità a prescindere dall’età.

 

Esso è detto “unico” in quanto sostituisce n. 6 (sei) misure attualmente vigenti per i figli a carico, tra le quali appunto le detrazioni fiscali IRPEF e gli assegni familiari (assegni al nucleo familiare o ANF).

Esso è detto “universale” in quanto spetta alla generalità dei genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dal fatto che gli stessi siano lavoratori dipendenti o autonomi (commercianti, artigiani, liberi professionisti ecc. ecc.), non lavoratori, capienti o incapienti. Essi devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza/permesso di soggiorno in Italia o in uno Stato UE
  • Pagamento delle imposte sui redditi in Italia
  • Residenza e domicilio in Italia, al momento della richiesta e per tutta la durata della prestazione.

 

Nell’ambito della domanda, oltre ai dati relativi alla composizione del nucleo familiare e all’ISEE, è richiesto anche:

  • L’IBAN del conto corrente dove si vuole ricevere i bonifici degli accrediti, quando non si opta per la consegna di contanti al beneficiario della prestazione presso uno sportello postale;
  • La ripartizione dello stesso tra i genitori/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (esso è erogato interamente al soggetto che ha presentato la domanda in accordo con l’altro genitore ovvero ripartito al 50% tra i n. 2 genitori con o senza accordo con l’altro genitore).

 

L’AUU, istituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Benché si richieda all’INPS l’AUU, i figli rimangono “formalmente” a carico degli aventi diritto ai sensi dell’art. 12 del TUIR, se rispettano i requisiti reddituali di cui al comma 2) dello stesso articolo (reddito complessivo lordo non superiore a € 2.840,51), per cui continuano a spettare le deduzioni e le detrazioni previste per oneri e spese (sanitarie, di istruzione, per il trasporto pubblico e per lo sport) sostenute nel loro interesse, esattamente come prima.