Guida pratica alle clausole di non concorrenza in Italia e in Europa

European Employment Insights – Gennaio 2026

L’approfondimento mensile dedicato agli aggiornamenti in materia di diritto del lavoro, curato dai professionisti Andersen in oltre 28 Stati europei, inaugura il nuovo anno con una guida pratica sulle clausole di non concorrenza in prospettiva comparata europea. 

La guida offre una panoramica chiara e operativa delle normative nazionali in tema di non concorrenza e restrizioni post-contrattuali, strumenti tra i più delicati – e spesso fraintesi – a disposizione del datore di lavoro per proteggere interessi aziendali strategici. 

Comprendere come funzionano le regole nei diversi Paesi consente ai datori di lavoro di adottare scelte consapevoli: valutare se inserire una clausola di non concorrenza solo quando strettamente necessario, considerare eventuali strumenti alternativi e pianificare in modo efficace costi e rischi legali connessi alla fase successiva alla cessazione del rapporto. 

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Regime di non concorrenza in Italia

Per l’Italia, il tema è stato approfondito dal Partner Uberto Percivalle, responsabile della service line Employment & Labor, che ha illustrato il regime della non concorrenza sia durante il rapporto di lavoro sia nella fase successiva alla sua cessazione. 

Non concorrenza durante il rapporto di lavoro:

Il Codice Civile vieta espressamente al dipendente di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro per tutta la durata del rapporto. Il divieto non riguarda solo attività formalmente concorrenti, ma anche comportamenti idonei a arrecare pregiudizio all’impresa. 

Tale principio si collega direttamente all’obbligo di fedeltà, cardine della relazione lavorativa, che impone al lavoratore di tutelare gli interessi del datore di lavoro. 

La giurisprudenza interpreta questi obblighi in modo ampio, ritenendo rilevanti anche condotte che, pur non rientrando strettamente nelle mansioni assegnate, possano risultare lesive per l’azienda. In linea con la normativa europea, il datore di lavoro non può tuttavia vietare lo svolgimento di attività extra-lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, salvo esigenze legate alla salute, alla sicurezza o a conflitti di interesse. 

Clausole successive alla cessazione del rapporto di lavoro: 

I patti di non concorrenza post-contrattuali sono espressamente disciplinati dal Codice Civile, che ne definisce i requisiti di validità, tra cui forma scritta, corrispettivo, durata e delimitazione dell’ambito di applicazione. 

Nella prassi, le aziende ricorrono anche ad altre clausole restrittive non specificamente regolate dalla legge, come quelle di non storno del personale e di non sollecitazione della clientela. Sul piano operativo, tali strumenti rappresentano valide alternative e la Corte di Cassazione ha chiarito che non sono soggetti ai medesimi limiti previsti per i patti di non concorrenza. 

Ulteriori strumenti frequentemente utilizzati sono gli obblighi di riservatezza estesi anche alla fase successiva alla cessazione del rapporto.

Durata del patto di non concorrenza:

Per essere valido, il patto di non concorrenza non può superare i tre anni, elevabili a cinque per i dirigenti. Qualora sia prevista una durata superiore, la clausola resta valida ma viene automaticamente ridotta ai limiti di legge. 

 Il corrispettivo equo per la non concorrenza: 

Elemento essenziale è il riconoscimento di un corrispettivo adeguato e proporzionato al sacrificio richiesto al lavoratore. 

La giurisprudenza ha individuato criteri orientativi: in molti casi è ritenuto congruo un importo pari a circa il 40% della retribuzione annua lorda. Il pagamento può avvenire durante il rapporto di lavoro – soluzione ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione – oppure dopo la cessazione, in un’unica soluzione o in rate. 

Requisiti formali per la validità del patto di non concorrenza

Ulteriori requisiti essenziali sono: 

  1. La definizione chiara e precisa delle attività vietate. L’ambito oggettivo deve essere determinato o determinabile e, al contempo, lasciare all’ex dipendente una reale possibilità di svolgere un’attività coerente con le proprie competenze.
    b. L’indicazione dell’area geografica di applicazione, che deve essere specifica e proporzionata al mercato di riferimento dell’azienda.
    c. La forma scritta, richiesta a pena di nullità.

Rimedi e sanzioni in caso di violazione:

In caso di violazione del patto, il datore di lavoro può richiedere la cessazione dell’attività concorrenziale, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo. Nella prassi sono frequentemente inserite clausole penali. 

Se invece è il datore di lavoro a non adempiere, ad esempio omettendo il pagamento del corrispettivo, l’ex dipendente può ottenere un ordine giudiziale di pagamento e chiedere la nullità o l’inefficacia del patto. 

Obblighi flessibili a favore del datore di lavoro:

In passato erano diffuse clausole che consentivano al datore di lavoro di attivare unilateralmente il patto di non concorrenza in un momento successivo. Oggi tali previsioni sono oggetto di forte dibattito e spesso ritenute nulle dalla giurisprudenza, così come le clausole che attribuiscono al datore un diritto unilaterale di recesso dal patto già concordato.