Esenzione dei dividendi e delle plusvalenze corrisposti ai fondi Ue/See
Gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero (conformi alla direttiva 2009/65/Ce, ovvero non conformi ma soggetti a vigilanza ai sensi della direttiva 2011/Ue) potranno incassare dividendi da società italiane in esenzione da ritenuta alla fonte. Medesima esenzione è prevista sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate italiane.
Tanto è previsto dall’art. 109 del Ddl. di Bilancio 2021, che, con tale previsione intende allineare il regime fiscale degli OICR esteri (europei) a quelli di cui beneficiano gli OICR italiani.
Ad oggi vi è una disparità di trattamento tra OICR costituiti in Italia e quelli europei, che è vista dalla Commissione europea come una violazione dei principi di libertà di stabilimento e circolazione dei capitali nell’Ue e nello Spazio economico europeo (See). La normativa italiana, infatti, prevede per gli OICR istituiti in Italia l’esenzione ai fini IRES dei dividendi, mentre gli OICR di diritto estero sono soggetti ad una ritenuta d’imposta del 26%.
Discorso simile per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate in società italiane realizzate dai fondi Ue/See che attualmente sono soggette a imposta sostitutiva del 26% contro un regime di esenzione per le stesse plusvalenze realizzate da OICR italiani.
Le novità dell’art.109, ove confermate, avranno decorrenza e saranno efficaci per i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.