Errore contabile rilevante ante-fusione: nessun riconoscimento fiscale nel 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 89/2026 del 31 marzo, ha fornito un importante chiarimento in materia di correzione degli errori contabili e della loro rilevanza fiscale in presenza di operazioni straordinarie. Il documento affronta il caso di un errore contabile rilevante emerso dopo una fusione per incorporazione, offrendo indicazioni operative di grande interesse per imprese e professionisti.
Il caso: errore contabile emerso dopo la fusione
La vicenda riguarda una società incorporante (Alfa) che nel 2025 ha incorporato un’altra società (Beta), con effetti contabili e fiscali retrodatati al primo gennaio 2025. Successivamente alla fusione, Alfa riceve una fattura relativa a servizi resi nel 2024 e commissionati dalla stessa Beta. Il costo, pur essendo conoscibile e documentabile, non era stato contabilizzato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.
Si configura così un errore contabile che, secondo il principio OIC 29, deve essere qualificato come rilevante, in quanto incide in modo significativo sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
Effetti contabili della correzione dell’errore
A seguito della fusione, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici, fiscali e contabili della incorporata, come previsto dalla normativa civilistica e dal TUIR. Ciò implica che Alfa è legittimata a procedere alla correzione dell’errore nel proprio bilancio 2025.
Dal punto di vista contabile, visto la natura “rilevante” dell’errore, la correzione deve essere effettuata mediante rettifica dei saldi di apertura del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto dall’OIC 29. L’intervento non transita quindi dal conto economico ma, incide direttamente sul patrimonio netto iniziale.
La questione della rilevanza fiscale
Il tema centrale riguarda la possibilità di riconoscere fiscalmente il componente negativo derivante dalla correzione. In linea teorica, la rilevazione a patrimonio netto potrebbe rispettare il principio della previa imputazione previsto dall’articolo 109 del TUIR, consentendo la deducibilità fiscale anche in assenza di imputazione a conto economico.
Tuttavia, il quadro normativo è cambiato con l’introduzione dell’articolo 83, comma 1-ter del TUIR, entrato in vigore il 18 dicembre 2025. La norma stabilisce che la rilevanza fiscale delle correzioni contabili è ammessa esclusivamente per errori non rilevanti, introducendo quindi una distinzione determinante.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’interpretazione fornita dalla Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato, non è possibile attribuire rilevanza fiscale al costo nel bilancio 2025 della società incorporante. La natura rilevante dell’errore impedisce infatti di applicare il meccanismo previsto dal nuovo articolo 83.
Ne consegue che la società Alfa non può effettuare alcuna variazione in diminuzione ai fini IRES e IRAP nelle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2025, nonostante la corretta rilevazione contabile dell’errore.
L’unica soluzione: dichiarazione integrativa sull’anno 2024
Per ottenere il riconoscimento fiscale del costo, resta percorribile esclusivamente la strada della dichiarazione integrativa a favore relativa all’anno 2024, da presentare per conto della società incorporata ormai estinta. Solo intervenendo sull’anno di competenza originario è possibile recuperare il componente negativo non rilevato.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
La risposta dell’Agenzia evidenzia come, nelle operazioni di fusione, la gestione degli errori contabili assuma un rilievo strategico anche sotto il profilo fiscale. La distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti diventa decisiva, così come la tempestività nella loro individuazione e correzione, soprattutto alla luce delle limitazioni introdotte dal nuovo articolo 83 del TUIR.