Energy Performance Contracts – la strada verso la sostenibilità energetica
I professionisti delle sedi europee di Andersen, appartenenti all’Energy Industry Group, hanno redatto un approfondimento sugli Energy Performance Contracts (gli “EPC”) analizzandone la struttura, il framework normativo nelle rispettive giurisdizioni, obiettivi e scenari futuri di applicazione.
Nella prospettiva di una transizione energetica globale, che trova il punto di avvio nel discorso di Barack Obama alla conferenza COP21 del 2015 sancendo l’urgenza della crisi climatica, l’Unione Europea ha fissato obiettivi energetici ambiziosi: riduzione del 20% del consumo energetico e 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020, aggiornati poi al 30% e 27% rispettivamente entro il 2030.
Già nel 2024 le fonti rinnovabili rappresentavano il 50% dell’elettricità prodotta nell’UE, con un considerevole incremento rispetto al 24,5% dell’anno precedente.
La transizione energetica sta determinando anche una progressiva evoluzione del settore edilizio verso standard di efficienza sempre più elevati, come quelli propri degli edifici a energia quasi zero (nZEB). Quindi, assume crescente rilevanza l’adozione di soluzioni energetiche integrate, che trovano una naturale applicazione all’interno di modelli contrattuali quali gli EPC.
Gli EPC rappresentano una soluzione strategica per affrontare questa sfida, offrendo servizi integrati di pianificazione, finanziamento, installazione e monitoraggio di sistemi basati su fonti rinnovabili. Questo approccio garantisce risparmi energetici misurabili, trasferendo il rischio di prestazione all’Energy Service Company (le “ESCO”), che opera in una logica pay-for-performance.
Normativa Europea sugli EPC: quadro UE e strumenti di supporto
Adottato nel 2019, l’European Green Deal ha fissato obiettivi ambiziosi in materia climatica, tra cui la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Questa strategia ha favorito la transizione verso fonti energetiche pulite, con una diminuzione della quota di elettricità prodotta da fonti fossili (dal 39% al 29%) e un aumento della produzione da fonti rinnovabili, in particolare eolica e solare.
Dal punto di vista normativo, gli EPC sono fortemente valorizzati dalle direttive europee come strumento per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, ridurre le emissioni e stimolare gli investimenti nel settore.
Direttive chiave:
- Direttiva 2012/27/UE: stabilisce l’obbligo per gli Stati Membri di promuovere l’efficienza energetica attraverso strumenti come gli EPC.
- Direttiva (UE) 2018/2001: innalza i target sulle fonti rinnovabili.
- Direttiva (UE) 2018/844: modifica le norme sulle prestazioni energetiche degli edifici.
- Direttiva (UE) 2021/1780 e 2021/693: rafforzano i requisiti per la riduzione delle emissioni nel settore edilizio.
Strumenti di supporto, offerti da:
- Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI)
- Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Tali istituzioni possono finanziare progetti EPC presentati, in particolare, da PMI e/o enti pubblici.
Normativa italiana sugli EPC
L’EPC ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento italiano con il recepimento della Direttiva 2006/32/CE, con il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (il “Decreto Legislativo 102”), che ne fornisce la definizione attuale.
Sebbene i contratti EPC siano considerati contratti atipici nell’ordinamento italiano, in quanto privi di una disciplina legislativa organica, l’art. 2, comma 1, lettera n), il Decreto Legislativo 102 ne offre una definizione chiara. Si tratta di un contratto stipulato tra un soggetto beneficiario (tipicamente un ente pubblico o un’impresa) e un fornitore di servizi energetici, finalizzato all’implementazione di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Il pagamento al fornitore è legato ai risultati ottenuti, essendo parametrato al livello di risparmio energetico effettivamente conseguito.
Struttura del contratto EPC e contenuti minimi
Gli EPC possono assumere diverse strutture e diversi meccanismi di remunerazione per le ESCO (ad esempio, a risparmio garantito, first-in, first-out o strutture tripartite con finanziatori esterni).
L’Allegato 8 del Decreto Legislativo 102 individua i contenuti minimi obbligatori del contratto EPC, tra cui:
- elenco dettagliato delle misure di efficienza energetica previste e/o dei risultati attesi
- risparmi garantiti derivanti dall’attuazione delle misure
- durata e aspetti chiave del contratto
- elenco degli obblighi delle parti
- deadline per la valutazione del risparmio ottenuti
- tempistiche e costi stimati delle fasi di implementazione
- clausole relative alle modifiche in corso d’opera
- indicazione di aspetti finanziari
- meccanismi per la verifica e quantificazione dei risparmi
- verifiche e garanzie (ove presenti)
- previsioni su variazioni di condizioni che possano incidere sui risultati
- liste dettagliata degli obblighi delle parti e rimedi in caso di inadempimento
Le ESCO nell’ordinamento italiano
Nei contratti EPC, il ruolo di fornitore è svolto da soggetti specializzati: le ESCO.
Introdotte nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 115/2008, le ESCO sono persone fisiche o giuridiche, che forniscono servizi energetici o interventi di efficientamento presso clienti pubblici o privati, assumendosi un certo grado di rischio finanziario, in quanto la remunerazione dipende dai risultati ottenuti.
EPC nel settore pubblico
L’adozione degli EPC nella pubblica amministrazione è in forte crescita, soprattutto nell’ambito di progetti di riqualificazione energetica di edifici scolastici, ospedali e strutture militari.
Riqualificazione energetica delle scuole a Milano
Il Comune di Milano ha avviato un programma di riqualificazione energetica che coinvolge oltre 100 edifici scolastici, attraverso la sottoscrizione di diversi contratti EPC. Gli interventi previsti comprendono l’isolamento termico, la sostituzione degli infissi, la modernizzazione degli impianti di riscaldamento e l’installazione di sistemi di illuminazione a LED. I contratti prevedono risparmi energetici stimati tra il 30% e il 40%, con ricadute positive sia in termini economici che ambientali.
Edilizia ospedaliera
Anche il settore sanitario si è aperto all’adozione di EPC. L’Azienda Ospedaliera di Padova ha realizzato interventi di efficientamento energetico su diversi padiglioni, installando sistemi di cogenerazione, impianti di monitoraggio energetico e rinnovando gli impianti HVAC. Il risparmio energetico stimato supera il 35%, con l’intero investimento a carico della ESCO.
Ministero della Difesa
Il Ministero della Difesa ha fatto ricorso al modello EPC per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione energetica di diverse basi militari situate in Piemonte e Lazio. Le attività hanno incluso l’installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento dell’isolamento degli edifici e l’adozione di sistemi intelligenti di gestione dei consumi, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e le emissioni.
EPC nel settore privato: l’accordo Plenitude-Marelli
Nel settore privato, un esempio significativo è rappresentato dalla recente collaborazione tra Plenitude (società controllata da ENI S.p.A., attiva nel campo delle energie rinnovabili) e Marelli (multinazionale operante nella componentistica per l’automotive). Con la sottoscrizione di EPC, sono stati previsti interventi volti alla realizzazione di tre impianti fotovoltaici presso gli stabilimenti di Melfi (Potenza), Sulmona (L’Aquila) e Torino, per una capacità complessiva di 5,4 MWp. Il modello contrattuale consente a Marelli di approvvigionarsi di energia rinnovabile a costo fisso, senza sostenere alcun investimento iniziale.
Legge di Bilancio 2024: agevolazioni per investimenti con EPC
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) introduce un pacchetto di agevolazioni per i progetti realizzati tramite ESCO.
In particolare, quando un’impresa effettua investimenti attraverso un contratto EPC che garantisca una riduzione minima dei consumi pari al 3% per la struttura produttiva e al 5% per i processi interessati, tale riduzione viene automaticamente riconosciuta, senza necessità di alcuna verifica tecnica.
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