Decreto Liquidità: continuità aziendale e nuove proroghe per la crisi d’impresa
Al fine di fronteggiare la crisi d’impresa ed assicurare la continuità aziendale in questa fase di emergenza da Covid-19 sono state emanate nuove disposizioni contenute nel “Decreto Liquidità” di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ad annunciarlo è il Consiglio dei ministri con il comunicato stampa n. 39 del 6 aprile 2020.
Con richiamo alle prescrizioni dettate dal Codice Civile, le misure adottate e finalizzate a garantire la continuità delle imprese si attueranno, da un lato, in sede di redazione del bilancio per l’esercizio in corso, valutando i criteri di prudenza e continuità alla luce della situazione emergente dal bilancio chiuso al 31.12.2019, e dall’altro, sospendendo le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita di capitale.
Nuove disposizioni contenute nel “Decreto Liquidità”
In particolare, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non verranno applicate le norme del Codice Civile in materia di riduzione del capitale per perdite, anche al di sotto del limite legale.
Nella medesima prospettiva, qualora sia stata confermata la continuità aziendale nell’ultimo esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, sarà ammessa la valutazione delle voci di bilancio per l’esercizio in corso secondo il postulato del going concern, in modo tale da garantire alle imprese virtuose la conservazione di tale presupposto anche nel bilancio 2020, neutralizzando la crisi economica e mantenendo un corretto valore informativo.
Per favorire il coinvolgimento dei soci nelle operazioni di finanziamento delle società, non verrà applicato il meccanismo della postergazione previsto dal Codice Civile alle erogazioni di denaro effettuate entro il 31 dicembre 2020 da parte di soci o soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento. In sostanza il decreto ammetterà la disapplicazione dei meccanismi sanzionatori per i fenomeni di sottocapitalizzazione e consentirà alle imprese di disporre di mezzi per l’esercizio di impresa imputati prevalentemente a capitale di credito e non di rischio.
Con riguardo alla disciplina fallimentare, le nuove misure introdotte mirano a sottrarre le imprese dall’avvio di procedure concorsuali per il periodo di emergenza, tentando altresì di “sterilizzare” tale periodo per le azioni a tutela dei creditori.
È in primo luogo previsto il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa al 1° settembre 2021.
In secondo luogo, fino al 30 giugno 2020 saranno improcedibili i ricorsi per fallimento a carico delle imprese non soggette ad amministrazione straordinaria. La sospensione riguarderà tutte le richieste di fallimento, ad eccezione di quelle presentate dal Pubblico Ministero, accompagnate dall’emissione di provvedimenti cautelari.
È atteso, per i concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, il rinvio di sei mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno e la possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento indicati nella proposta o nell’accordo. È altresì disposto, per le imprese che hanno presentato un cosiddetto “ricorso in bianco”, il rinvio di 90 giorni dei termini in scadenza per la presentazione dei piani definitivi.
I professionisti Andersen sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.