Il diritto al compenso degli amministratori di società di capitali: tra onerosità e gratuità dell’incarico
La tematica che qui si vuole brevemente illustrare trova la sua disciplina normativa nell’art. 2389 c.c., dal quale si può ragionevolmente desumere che l’incarico di amministratore si presume a titolo oneroso.
Il principio codicistico è stato di recente confermato da un’ordinanza della Suprema Corte (n. 24139/2018) nella quale si legge: “con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività in esecuzione dell’incarico affidatogli”. La Suprema Corte, per rafforzare la presunzione di onerosità, prosegue specificando che il diritto a ricevere una remunerazione per l’attività svolta non è subordinato ad una richiesta specifica che l’amministratore rivolga alla società.
Dal provvedimento si desume anche la legittimità della rinuncia al compenso da parte dell’amministratore in quanto diritto disponibile. Viene così confermato che a questa tipologia di rapporto non si estende la portata applicativa dell’art. 36 della Costituzione che, nel sancire il principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente, si riferisce esclusivamente al rapporto di lavoro subordinato.
La tematica ha delle indubbie connessioni con la qualificazione giuridica del rapporto esistente tra amministratore e società (Cfr. la sentenza n. 1545 del 2017, oggetto dell’approfondimento dell’8.08.2019: “Ruolo e qualificazione dell’amministratore di società di capitali”).
Con riferimento alle modalità con le quali è ammessa la rinuncia al compenso, sebbene in passato vi siano state delle pronunce contrarie, la giurisprudenza di legittimità sembra ormai essersi orientata nel senso di ritenere valida sia le rinuncia che derivi da una clausola statutaria di gratuità dell’incarico, sia derivanti da comportamenti concludenti di portata tale da rilevare in modo inequivoco la volontà di rimettere il debito alla società (sotto tale profilo è interessante riportare che determinati comportamenti omissivi sono stati, anche se estesi temporalmente, considerati tutt’altro che inequivoci dalle corti di merito).
Nel cotesto giurisprudenziale summenzionato si inserisce la recentissima sentenza n. 27335/2019 dello scorso ottobre, nella quale si legge: “non potrebbe riconoscersi all’amministratore alcun diritto ex lege al compenso”. Fa specie notare che la giurisprudenza richiamata quale orientamento in linea con quest’interpretazione è la stessa richiamata anche dalle pronunce degli ermellini che, diversamente, evidenziano la presunzione di onerosità dell’incarico. In effetti, in due diversi passaggi argomentativi, la pronuncia richiamata (Cass. Civ. n. 12382/2017) sembrerebbe supportare due opposte tesi.
In attesa di un auspicato intervento nomofilattico chiarificatore e, ancora prima, in attesa che si formi un orientamento di merito sul punto è quanto mai fondamentale disciplinare contrattualmente o organicamente il compenso spettante ai componenti dell’organo gestorio.