DL Ristori – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

All’art. 15 del DL Ristori è riconosciuta un’indennità pari a 1000 euro:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché appartenenti a uno dei seguenti settori: dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio (con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000) e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Questi soggetti, non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione.

È previsto un bonus di 1.000 euro anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Infine, spetta il bonus 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto e da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.

Questo bonus è erogato anche lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 14.

La domanda per le indennità sopra elencata è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Cecilia Breviglieri