Decreto Liquidità: disposizioni emergenziali in materia di Giustizia

Proroga del periodo di sospensione dell’attività degli uffici giudiziari e dei termini per il compimento degli atti processuali

Il Decreto Liquidità, modificando la disciplina prevista dal decreto Cura Italia, proroga il periodo di sospensione dell’attività degli uffici giudiziari e dei termini per il compimento degli atti processuali sino al prossimo 11 maggio. Il periodo di sospensione straordinaria diventa di 64 giorni.

Per quanto riguarda la giustizia civile e penale, la norma impone il rinvio d’ufficio delle udienze pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; quanto agli atti processuali, la disciplina prevede la sospensione dei termini dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Qualora pertanto il momento iniziale di decorrenza del termine cadesse nel periodo di sospensione, esso slitterà direttamente al 12 maggio 2020, primo giorno successivo alla sospensione; mentre, qualora il termine entro il quale debba compiersi una determinata attività processuale ricada nel periodo di sospensione e questo vada computato a ritroso, sarà necessario differire l’udienza o l’attività in modo da consentire il rispetto del termine stesso.

Il periodo di sospensione straordinario si applica, laddove compatibile, anche  ai procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie se promossi entro il 9 marzo 2020 nonché ai procedimenti innanzi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare nonché a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti.

Per quel che riguarda anche la Giustizia Amministrativa, il decreto Liquidità sospende per il periodo dal 16 aprile al 3 maggio (inclusi) i termini per la notifica dei soli ricorsi ad eccezione dei procedimenti cautelari; l’art. 37, invece, proroga al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del DL 17.3.20 n. 18 per i procedimenti amministrativi e per l’efficacia di atti amministrativi in scadenza.

 

Maggiori dettagli nella circolare allegata e nel suo addendum.