Dividendi provenienti da paesi blacklist distribuiti da società a fiscalità privilegiata

Con la risposta all’interpello n. 587 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di dividendi provenienti da paese blacklist.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava alcuni utili formatisi nel 2017 e distribuiti nel 2019 alla controllante italiana Alfa dalla controllata Beta residente in paese a fiscalità privilegiata.

Ai sensi dell’art. 89 co. 3 del TUIR gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata sono imponibili per l’intero ammontare per il percipiente, ferma restando la possibilità di dimostrare, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione nel soggetto estero, che non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. “seconda esimente”) ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), del TUIR.

I criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono contenuti all’art. 47-bis, co. 1, TUIR, il quale prevede che si considerano residenti in Paradisi fiscali le partecipate:

  • il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni di controllo;
  • il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito di controllo.

Una partecipazione si considera di controllo secondo l’attuale disciplina CFC ex art. 167 del TUIR.

Occorre poi tenere presente che non sono mai considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Si osserva inoltre che in base alle disposizioni della legge di Bilancio 2018 n. 205/2017, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi d’imposta precedenti, nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non a fiscalità privilegiata.

Pertanto, il dividendo deve essere considerato come proveniente da uno Stato a fiscalità ordinaria se:

  • lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un “paradiso fiscale “;
  • tale condizione risulta altresì verificata, secondo i criteri vigenti all’atto della percezione del dividendo per ogni esercizio di formazione degli stessi utili.

Sulla base delle suddette considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude quindi ritenendo che la società istante è tenuta innanzitutto a verificare se nel periodo di “formazione” dell’utile, vale a dire il 2017, la società Beta era qualificata quale residente in uno Stato a fiscalità ordinaria secondo le regole vigenti nella medesima annualità di imposta.

In caso positivo, i dividendi ricevuti nel 2019 non si considereranno provenienti da una società a fiscalità privilegiata in quanto utili “formati” in annualità in cui la società estera era considerata a fiscalità ordinaria, secondo le regole vigenti nel medesimo periodo di “formazione” dell’utile.

Cecilia Breviglieri