La dichiarazione IMU degli Enti Non Commerciali
Esenzioni, scadenze e modalità di dichiarazione per il versamento dell’IMU
I soggetti individuati dall’art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/1986 sono esenti dal versamento dell’IMU ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. i) del D.lgs. 504/1992, se possiedono e utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a) della Legge 222/1985.
Tali soggetti sono parzialmente esentati dal versamento dell’IMU anche nel caso di utilizzazione mista degli immobili. Quindi in caso di svolgimento di attività sia di tipo istituzionale che commerciale.
L’esenzione si applicherà solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del DL 262/2006.
Qualora non sia possibile procedere al frazionamento dell’immobile, occorre applicare i criteri di ripartizione individuati dal Ministero dell’Economia e Finanze con il DM 200/2012 e presentare telematicamente una dichiarazione.
Per mezzo di un modello predisposto (che consente di indicare gli immobili totalmente e/o parzialmente imponibili e totalmente esenti) e sulla base dei criteri indicati dal Decreto, verrà calcolato un rapporto proporzionale, che individua la porzione dell’immobile utilizzata per l’attività di tipo commerciale da assoggettare all’imposta. I parametri da adottare riguardano la superficie, il numero dei soggetti, ed il numero dei giorni dedicati all’attività commerciale.
Per quanto disposto dal comma 770 dell’art. 1 della Legge 160/2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. E comunque la dichiarazione dev’essere presentata ogni anno con le modalità disposte dal regolamento di cui al DM 200/2012 e DM del 26.06.2014.
Si segnala che il Consiglio dei Ministri, riunito nella giornata di mercoledì 15 giugno 2022 ha approvato un Decreto Legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
Nello specifico, si segnala che saranno semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e, a tal fine, si potrebbe ritenere ormai superato il decreto regolamentare che aveva predisposto il modello, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del Tuir.
Tuttavia, il DL 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. Semplificazioni fiscali) ha disposto la proroga della presentazione della dichiarazione IMU al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche ed enti commerciali, senza disporre alcun differimento per la dichiarazione IMU degli ENC che è rimasta, pertanto, al 30 giugno con la modulistica del DM 26.06.2014.