Pubblicazione diffamatoria: necessità di provare il danno all’immagine
Il danno all’immagine e alla reputazione, patito quale conseguenza di un articolo diffamatorio, non sussiste “in re ipsa” e deve quindi essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento. Trattandosi di un pregiudizio spesso impalpabile, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e presunzioni, purché basate su elementi obiettivi, che è onere del danneggiato fornire.
Il caso
Questi i principi confermati di recente dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 4005 del 18 Febbraio 2020), chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso da una società editoriale condannata in primo e secondo grado al risarcimento del danno all’immagine patito da un professionista erroneamente menzionato, nell’articolo di una testata facente capo alla società predetta, fra i soggetti indagati nell’ambito di un’inchiesta per abuso d’ufficio, deturpazione e distruzione delle bellezze naturali.
La Corte Suprema nel rigettare il ricorso ha ribadito che “in tema di responsabilità civile per l’illecito di diffamazione, il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato … [omissis] … anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima”.
Ne consegue che l’accertamento sotteso alla liquidazione del danno derivante dall’illecito non potrà esaurirsi in mere valutazioni astratte, potendosi invero fare ricorso – data la impalpabilità del danno reputazionale – a presunzioni gravi, precise e concordanti purché fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé e desumibili non solo dal curriculum professionale del danneggiato ma anche da altri elementi, correlati al contesto territoriale e sociale in cui quest’ultimo opera.
Secondo i giudici di legittimità, nella decisione impugnata erano stati correttamente applicati i suddetti parametri di valutazione, posto che era stata presa in considerazione “la posizione personale e sociale del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commessa, in relazione alla gravità dell’accusa infondatamente mossa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto offeso e all’incidenza che la notizia falsa aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva”.