Novità del decreto semplificazioni in materia di terzo settore

Con il Decreto semplificazioni n. 73/2022, poi convertito con modifiche, cambia l’impianto fiscale per gli Enti di terzo settore.

Il nuovo sistema fiscale

Per effetto delle disposizioni introdotte in sede di conversione del DL 73/2022, la disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo Settore ha subito alcune modifiche.

In particolare, l’art. 79 del CTS già prevedeva che “le attività di interesse generale (…) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi”. Tuttavia, mancando una definizione di “costi effettivi”, con il DL 73/2022 viene integrato il co. 2 della suddetta norma che introduce nel nostro ordinamento il criterio secondo cui “i costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

A seguire, con un’integrazione dell’art. 79 al co. 2 bis, vengono incrementati i presupposti che consentono di mantenere la natura non commerciale delle attività di interesse generale. Con l’attuale modifica, ciò si verifica se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi.

Il comma 4 dell’art. 79 come ora modificato prevede, inoltre, la perdita da parte degli Enti del terzo settore delle agevolazioni in materia di imposte dirette quando assumono la qualifica di ente commerciale, con riferimento alle seguenti entrate:

  • fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
  • contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche (…) per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento” delle attività di cui ai commi 2-3 dell’art. 79 vale a dire, di interesse generale.

Anche il comma 6 dell’art. 79 ha subito alcune modifiche, la principale è che si considerano non commerciali le attività dirette esclusivamente a favore degli associati e dei loro familiari conviventi. Mentre la disposizione precedente faceva riferimento alle categorie dei familiari e dei conviventi.

 

Modifiche in materia di imposte indirette

L’art. 82 co. 3 prevede ora un’imposta di registro in misura fissa per tutti gli Enti del terzo settore l’applicazione dell’imposta di registro “in misura fissa (200 euro) agli atti, ai contratti, alle convenzioni ed a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale (…) svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le Pubbliche Amministrazioni (…), l’Unione europea, le Amministrazioni pubbliche straniere, gli altri organismi pubblici di diritto internazionale”.

È stato inoltre inserito il nuovo art. 82 co. 5 bis, in base al quale: “i prodotti finanziari, i conti correnti, i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Enti del terzo settore sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al co. 18 dell’art. 19 del D.l. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 214/2011”.

 

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali dirette

A seguire, le modifiche apportate all’art. 83 prevedono:

  • al 1 che le cooperative sociali e le imprese sociali (escluse quelle costituite in forma di società) rientrano nel novero degli Enti del Terzo settore a favore dei quali effettuare la liberalità oggetto di detrazione
  • al 2 che “l’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
  • al 3 che le erogazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Viene, inoltre, abrogato l’onere in capo all’Ente di terzo settore, al fine di poter usufruire dell’agevolazione in esame, di dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore nonché di comunicare, l’eventuale perdita di tale qualifica, ai competenti uffici.

 

Regimi fiscali

Organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici

L’art. 84, co. 2 viene integrato con la previsione di esenzione IRES per i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, da parte delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici.

Associazioni di promozione sociale e società di mutuo soccorso

Le modifiche riguardano l’art. 85 ed in particolare:

  • viene modificata la rubrica della norma, estendendone l’applicazione anche alle società di mutuo soccorso
  • vengono aumentate le categorie dei soggetti in favore dei quali gli enti beneficiari possono svolgere attività usufruendo di agevolazioni fiscali
  • al 7 si conferma che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle società” (IRES)
  • è stato aggiunto il comma 7 bis in base al quale “le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso”.

 

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Con una modifica dell’art. 87 co. 1 lett. b), l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dall’art. 18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata per le imprese) è stato esteso alle attività di raccolta fondi di cui all’art. 7 del CTS, ferma l’applicabilità di tale regime alle attività di interesse generale e a quelle diverse svolte con modalità commerciali.

A norma dell’art. 87 co. 5, inoltre, viene introdotta una semplificazione: gli Enti del terzo settore non commerciali che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del CTS, limitatamente alle attività non commerciali, non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

De minimis

L’art. 88 regola le agevolazioni del de minimis. Alcune agevolazioni fiscali, definite come aiuti di Stato sono fruibili nei limiti fissati per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Le categorie di agevolazioni interessate dalla norma sono le seguenti:

  • imposta di registro fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le PA, con l’UE, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale quando l’atto riguarda tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali
  • riduzione o esenzione dal pagamento di pertinenza di Comuni, Province, città metropolitane e regioni dai connessi adempimenti, con riferimento a tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili
  • riduzione o esenzione dall’IRAP deliberata da regioni e Province autonome nei confronti degli Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali costituite in forma societaria, nel rispetto della normativa dell’UE e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’UE
  • le agevolazioni previste per le associazioni di promozione sociale dall’art. 85 comma 2.

 

Proroga del termine per adeguare gli statuti delle ODV e APS

Il termine per allineare gli statuti di ODV e APS alla nuova disciplina del terzo settore è stato prorogato, mediante modifica dell’art. 101, co. 2 del CTS, dal 31.05.2022 al 31.12.2022.