Decreto Ristori-bis: Contributo a fondo perduto
Con il Decreto Ristori-bis (DL 149/2020), che integra e modifica il Decreto Ristori (DL 137/2020), è stata prevista una nuova misura di sostegno alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del DL 149/2020.
Per poter beneficiare del contributo è necessario che i potenziali beneficiari dimostrino di aver conseguito un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare di quelli del mese di aprile 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Tuttavia, i soggetti rientranti nel beneficio che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 possono accedere al contributo anche in assenza di tale requisito.
Il contributo sarà erogato automaticamente a quei soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, mentre quei soggetti che non hanno compilato la domanda per il “vecchio” contributo dovranno presentare apposita istanza.
Le percentuali applicate per il calcolo della somma erogata sono rese note nell’allegato 1 del DL 149/2020 e fanno riferimento a specifici codici ATECO ed è stato precisato che l’importo del contributo erogato non potrà in ogni caso essere superiore a 150.000 euro.
Per gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti), bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi la percentuale di cui all’allegato 1 è aumentata di un ulteriore 50% qualora abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” e “arancioni” di cui agli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, e che quindi non devono dimostrare la riduzione del fatturato, l’importo del contributo è calcolato su 1.000 euro per le persone fisiche e su 2.000 euro per i soggetti diversi, facendo sempre riferimento alle percentuali previste nell’allegato 1.