Data center, aree idonee, Transizione 5.0 e le pronunce che ridefiniscono il settore delle rinnovabili
Energy in action | 07.2026
Il settore energetico si trova al centro di una fase di profonda trasformazione, nella quale l’evoluzione del quadro normativo, fiscale e giurisprudenziale sta ridefinendo regole, opportunità e prospettive di sviluppo per gli operatori del comparto. In questo scenario in costante cambiamento prende forma una nuova edizione di Energy in Action, la newsletter curata dall’Industry Group Energy dello Studio sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè, che raccoglie e analizza gli aggiornamenti più rilevanti per chi opera nel mercato dell’energia.
Questa edizione si apre con un approfondimento sulle novità legislative che stanno delineando nuovi percorsi per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche. Tra queste, assumono particolare rilievo i primi indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sul nuovo procedimento unico autorizzativo per i data center, tema destinato ad acquisire crescente importanza alla luce della progressiva digitalizzazione dei sistemi energetici. Segue l’analisi del disegno di legge della Regione Piemonte sulle aree idonee, che introduce nuovi criteri di pianificazione territoriale, puntando sul contenimento del consumo di suolo e sul ruolo strategico dell’agrivoltaico.
La sezione fiscale approfondisce due temi di grande interesse per le imprese impegnate nei processi di innovazione e investimento: l’operatività della piattaforma GSE per la comunicazione di conferma nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e la disciplina della cumulabilità dell’iperammortamento con i finanziamenti agevolati, con l’obiettivo di chiarire opportunità e condizioni di accesso agli strumenti di sostegno disponibili.
Ampio spazio è dedicato, infine, alla giurisprudenza, che continua a svolgere un ruolo determinante nel definire l’equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili, tutela del territorio e certezza dei procedimenti autorizzativi. In questa prospettiva, vengono analizzate la pronuncia della Corte costituzionale sul divieto di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, la decisione del Consiglio di Stato sul risarcimento per la perdita della chance di accesso agli incentivi nel settore fotovoltaico e la recente pronuncia del TAR Puglia in materia di impianti a biometano, aree idonee e conferenza di servizi.
Con uno sguardo rivolto alle trasformazioni che stanno interessando il mercato energetico, Energy in Action propone una lettura aggiornata degli strumenti normativi, fiscali e autorizzativi destinati a orientare lo sviluppo dei progetti e le strategie degli operatori nei prossimi anni.
Data center: il MASE pubblica i primi indirizzi operativi sul nuovo procedimento unico autorizzativo
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato i primi indirizzi operativi relativi al Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD), fornendo le prime indicazioni applicative della disciplina introdotta dall’art. 8 del d.l. n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026. Il documento mira a uniformare le modalità di presentazione delle istanze e a chiarire gli aspetti procedurali del nuovo iter autorizzativo, destinato a concentrare in un unico procedimento i principali titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio dei data center.
Il documento chiarisce che il procedimento ha una durata massima di dieci mesi, con termini della VIA dimezzati rispetto alla disciplina ordinaria e possibilità di proroga solo in casi eccezionali. Vengono inoltre definiti i principali aspetti procedurali, precisando che il procedimento è oneroso e richiede il versamento dei contributi istruttori previsti per VIA, AIA e per gli ulteriori titoli autorizzativi eventualmente necessari.
Tra i chiarimenti di maggiore rilievo figura l'obbligo di presentare fin dall'avvio un progetto completo di tutta la documentazione richiesta per il conseguimento dei diversi titoli autorizzativi. L'autorizzazione unica sostituisce infatti i singoli provvedimenti, senza derogare ai requisiti sostanziali previsti dalla normativa di settore.
Il Ministero conferma inoltre che la conformità urbanistica rappresenta un presupposto imprescindibile del procedimento e che l'autorizzazione unica non produce variante automatica agli strumenti urbanistici comunali.
Particolare attenzione è dedicata anche alle opere di connessione alla rete elettrica: il procedimento comprende le opere di utenza, ma non quelle di rete di competenza del gestore della trasmissione. Per favorire una più rapida realizzazione dei progetti, viene ammessa la possibilità di avviare l'intervento con una soluzione provvisoria di connessione in media tensione, rinviando l'approvazione della connessione definitiva a una successiva variante.
Infine, il documento disciplina il trattamento delle modifiche progettuali, distinguendo tra quelle intervenute nel corso dell'istruttoria, che possono essere integrate nel procedimento in presenza dei necessari aggiornamenti documentali, e quelle successive al rilascio dell'autorizzazione, che, ove ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina, richiederanno l'avvio di un nuovo procedimento unico.
Transizione 5.0: operativa la piattaforma GSE per la comunicazione di conferma
Prosegue l’attuazione del Piano Transizione 5.0, la misura finanziata dal PNRR che sostiene gli investimenti delle imprese in innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico. Il programma, dotato di 6,3 miliardi di euro, riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale, a condizione che consentano una riduzione dei consumi energetici.
In questo contesto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha firmato il decreto che rende operativa la piattaforma del GSE, consentendo alle imprese che hanno già ottenuto l’esito positivo della comunicazione preventiva di procedere con la successiva comunicazione di conferma dell’investimento.
La procedura di accesso all’agevolazione, disciplinata dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, si articola in tre fasi telematiche gestite attraverso il portale del GSE. In particolare, la comunicazione di conferma deve contenere:
- l’attestazione del pagamento dell’ultima quota di acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- la documentazione relativa alle fatture dei costi ammissibili.
Il riconoscimento definitivo del beneficio sarà subordinato alla successiva comunicazione di completamento degli investimenti, le cui tempistiche saranno definite dal Ministero con un successivo provvedimento.
Il decreto precisa inoltre che la comunicazione di conferma deve essere trasmessa esclusivamente tramite l’Area Clienti del portale GSE, mediante autenticazione SPID, e può riguardare unicamente gli investimenti e gli importi già indicati nella comunicazione preventiva, senza possibilità di inserire nuovi beni o modificare quelli già dichiarati.
L’avvio della piattaforma segna un passaggio operativo di rilievo per l’attuazione del Piano Transizione 5.0, rafforzando il sistema di monitoraggio degli investimenti da parte del MIMIT e del GSE e favorendo una gestione strutturata delle agevolazioni, dalla prenotazione delle risorse fino al completamento dei progetti e al conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal PNRR.
Iperammortamento e cumulabilità con i finanziamenti agevolati
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, nel rispetto del limite del costo dell’investimento e del divieto di doppio finanziamento. A tal fine, la normativa introduce il principio della “nettizzazione”, secondo cui la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere ridotta delle sovvenzioni ricevute.
Un tema interpretativo rilevante riguarda il coordinamento con i finanziamenti agevolati SIMEST per la transizione digitale ed ecologica, che possono interessare investimenti già agevolabili tramite iperammortamento.
Il principale dubbio concerne il trattamento del finanziamento agevolato ai fini della nettizzazione: secondo un’interpretazione coerente con i precedenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, la riduzione dovrebbe riguardare non l’intero importo nominale del finanziamento, ma il solo Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il beneficio economico effettivamente ottenuto dall’impresa.
Diversamente, il contributo a fondo perduto continua a rilevare integralmente ai fini della riduzione della base agevolabile.
In attesa di chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, l’applicazione dell’ESL appare l’interpretazione maggiormente coerente con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e consente di preservare una quota significativa del beneficio fiscale connesso all’iperammortamento.
La Corte costituzionale si pronuncia sul divieto di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole
Con la sentenza n. 127/2026, depositata il 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative alla disciplina che limita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole.
La decisione riguarda l’art. 5 del Decreto Agricoltura e l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024, rispetto ai quali il TAR Lazio aveva sollevato dubbi di compatibilità con gli obiettivi europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e con il principio della massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
La Corte ha chiarito che la normativa non introduce un divieto generalizzato alla produzione di energia solare, ma riguarda esclusivamente gli impianti con moduli installati a terra. Restano infatti consentiti gli impianti agrivoltaici, nonché numerose deroghe riferite, tra l’altro, a cave dismesse, discariche, aree industriali, comunità energetiche rinnovabili e progetti PNRR.
Secondo la Corte, il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili non ha carattere assoluto, ma deve essere bilanciato con altri interessi costituzionali, tra cui la tutela del paesaggio, del suolo agricolo, della biodiversità e degli ecosistemi.
La pronuncia valorizza il ruolo del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, essenziale non solo per la produzione alimentare ma anche per la salvaguardia degli equilibri ambientali.
La Corte riconosce quindi al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel definire il rapporto tra transizione energetica e tutela del territorio, ritenendo la limitazione proporzionata in quanto circoscritta agli impianti fotovoltaici a terra.
La sentenza conferma che lo sviluppo delle fonti rinnovabili deve essere perseguito attraverso un equilibrio tra esigenze energetiche e protezione del patrimonio territoriale, attribuendo alla tutela del suolo agricolo un ruolo centrale nelle politiche di transizione sostenibile.
Impianti biometano, aree idonee e conferenza di servizi: il TAR Puglia chiarisce limiti e garanze del procedimento autorizzativo
TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 1023/2026
Con la sentenza n. 1023 del 10 luglio 2026, il TAR Puglia, Lecce, Sez. I si è pronunciato sul procedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), affrontando i temi delle aree idonee e delle garanzie procedimentali nell’ambito della conferenza di servizi.
La controversia traeva origine dal diniego espresso dal Comune di Lecce, motivato sulla base della presunta non idoneità dell’area, dell’incompatibilità paesaggistica dell’intervento e di alcune carenze progettuali.
Il TAR ha confermato che l’amministrazione può acquisire e valutare contributi istruttori provenienti anche da soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, purché funzionali alla decisione finale.
Con riferimento alle aree idonee ex art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, il Collegio ha escluso l’applicabilità automatica della qualificazione prevista per le cave dismesse, rilevando che, nel caso concreto, non ricorrevano i relativi presupposti, anche in ragione del mancato rispetto del limite dei 500 metri previsto dalla normativa.
La sentenza ribadisce inoltre che la qualificazione di un’area come idonea non comporta il diritto automatico al rilascio dell’autorizzazione, permanendo in capo all’amministrazione il dovere di valutare la compatibilità concreta del progetto con gli interessi ambientali, paesaggistici e culturali coinvolti.
L’accoglimento del ricorso è tuttavia dipeso dalla violazione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 10-bis e 14-bis della legge n. 241/1990. Secondo il TAR, prima dell’adozione del diniego definitivo, l’amministrazione deve consentire al proponente di presentare osservazioni sulle specifiche ragioni ostative emerse all’esito della conferenza di servizi.
Tali osservazioni devono inoltre essere sottoposte alle amministrazioni coinvolte, affinché possano eventualmente riesaminare le proprie valutazioni.
La sentenza conferma quindi che, anche nei procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili, il rispetto del contraddittorio procedimentale costituisce un requisito essenziale, la cui omissione determina l’illegittimità del provvedimento finale indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali del diniego.
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