Danni punitivi e delibazione della Sentenza
Cass. SS.UU. 5 luglio 2017 n. 16601 - US Judgement exequatrCass. SS.UU. 5 luglio 2017 n. 16601 - Delibazione di Sentenze straniere
Le Sezioni Unite prendono spunto da un caso in materia di riconoscimento di sentenze straniera resa dalla Court of Appeal of the State of Florida per tornare sull’argomento dei danni punitivi, rectius: della delibazione nell’ordinamento italiano di Sentenze straniere che riconoscano i c.d. “danni punitivi”. La Corte precisa che l’esame inerente la delibazione va portato sui presupposti che la condanna al risarcimento del danno – pronunciata in altro Paese – deve avere per poter essere riconosciuta nel nostro ordinamento senza confliggere con i valori di cui agli articoli 23-24 e 25 della Costituzione. Il principio di legalità impone infatti che una condanna pronunciata da Giudice straniero fondata su “risarcimento punitivo”, che voglia essere delibata in Italia, provenga da fonte normativa riconoscibile. In buona sostanza nell’ordinamento di provenienza la fattispecie deve avere le caratteristiche della tipicità (perimetrazione della fattispecie) e della prevedibilità (limiti quantitativi della condanna). La Corte d’Appello valuterà poi se sussista proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e la condotta censurata, al fine di rendere riconoscibile la natura della sanzione/punizione. La proporzionalità del risarcimento rimane, infatti, uno dei cardini della materia della responsabilità civile, nonostante anche nel nostro ordinamento siano state inserite peculiari fattispecie che hanno la tipica conformazione del “danno punitivo”. In buona sostanza la Corte di Cassazione a Sezioni Unite afferma il seguente principio di diritto: “… nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che sia stata resa nell’ordinamento su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere a riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.” Secondo la Cassazione dunque, le Sentenze che riconoscono danni punitivi possono essere riconosciute nel nostro ordinamento qualora presentino i requisiti di tipicità e prevedibilità della condanna.