Cripto-valute contabilizzazione ai fini IAS/IFRS
L’Interpretation Committee (IC) – Paper 12 – recentemente si è espresso a fronte della richiesta dello IASB, in merito al trattamento contabile da applicare alle cripto-valute.
Le cripto-valte sono monete digitali (criptate tramite l’uso di tecniche crittografiche atte ad assicurare e verificare le transazioni) che possono essere utilizzate per il pagamento di beni e servizi oppure detenute al solo scopo di investimento. A differenza delle valute tradizionali, le cripto-valute non hanno corso legale e non sono garantite da una banca centrale o da un ente governativo. Inoltre, la circolazione delle cripto-valute non è regolata da una banca centrale.
Per iniziare, è possibile affermare che le cripto-valute incontrano la definizione di asset, contenuta nell’IFRS Conceptual Framework.
Il passo successivo è però capire di che tipo di asset si sta parlando.
Le cripto-valute potrebbero inizialmente essere considerate una sorta di financial asset (cassa) per il fatto che possono essere utilizzate per comprare beni e servizi. Poiché le cripto-valute non sono emesse e/o garantite da nessun ente governativo o Stato, esse non incontrano la definizione di cassa contenuta nello IAS 7 – Statement of cash flow, il quale prevede che la cassa comprenda cash on hand e depositi a vista. Infatti, colui che detiene cripto-valute non ha la possibilità di richiedere denaro in cambio, ma può invece realizzare il suo investimento sia vendendo ad un altro soggetto sia usandolo per comprare beni e servizi.
L’IC, inoltre, ha sottolineato che le cripto-valute non soddisfano la definizione di financial asset prevista dallo IAS 32, in quanto:
- non costituiscono disponibilità liquide
- non sono uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità
- non costituiscono un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità o a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli all’entità.
Peraltro, le cripto-valute, a causa della loro volatilità, non soddisfano nemmeno la definizione di cash equivalent ossia di “investimenti a breve termine, altamente liquidi, ce risultano pronti ad essere convertiti in un ammontare conosciuto e che sono soggetti a insignificanti rischi di cambiamento del valore”.
Secondo l’IC, le cripto-valute sembrano rientrare nella definizione di attività immateriali prevista dallo IAS 38, secondo il quale un’attività immateriale è un attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica. Il principio contabile stabilisce che un’attività è identificabile se:
- è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall’entità;
- oppure deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’entità o da altri diritti obbligazionari.
Considerata la natura di attività intangibile, il trattamento in bilancio dipenderà dalla strategia di investimento del soggetto che la possiede: se destinata alla vendita nel normale corso del business si applicheranno le regole delle rimanenze di cui allo IAS 2, alternativamente si applicherà la disciplina delle immobilizzazioni immateriali dello IAS 38.
Lo IAS 2 prevede l’iscrizione iniziale al costo e successivamente (le cripto-valute) devono essere valutate al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo. In ogni caso bisogna fare comunque delle considerazioni in merito al fatto che l’entità che detiene le cripto-valute sia un broker trader, la cui attività consiste nella compravendita con finalità speculative, che valuta le sue rimanenze al fair value al netto dei costi di vendita, con rilevazione delle variazioni di valore a conto economico.
Lo IAS 38 richiede che un’attività immateriale venga inizialmente rilevata al costo e successivamente per la sua misurazione permette una scelta tra il modello del costo ed il modello del costo rivalutato. Il modello del costo rivalutato presuppone che le immobilizzazioni immateriali, il cui fair value sia determinato in un mercato, abbia le caratteristiche per essere definito “attivo”. Nel caso in cui si adotti il modello del costo rivalutato, bisogna considerare che le variazioni di fair value vanno registrate nel conto economico complessivo. L’alternativa alla rilevazione a fair value è rappresentata dal costo, ovviamente da diminuire quando non più recuperabile secondo i criteri dettati dai due principi di riferimento.
In conclusione, le modalità di rilevazione contabile delle cripto-valute non sono ancora coperte da standard contabili e l’applicazione delle attuali previsioni degli IAS/IFRS non è spesso chiara. E’ pertanto probabile che in futuro gli Standard Setter e le autorità di controllo emetteranno specifiche linee guida, alla luce dell’evoluzione dello scenario di riferimento, che nel caso delle cripto-valute è in continuo fermento.
