Credito d’imposta per Start Up e PMI Innovative

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.02.2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 dicembre 2020 che regola le modalità attuative dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Decreto Rilancio n. 34/2020.

L’agevolazione premia le persone fisiche che investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di start up e PMI innovative.

Per investimento indiretto si intende quello effettuato per il tramite di Organismi di investimento collettivo del risparmio e di fondi comuni. Rappresentano forme di investimento diretto i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni. Viene inoltre considerato investimento diretto anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

L’agevolazione prevede con specifico riferimento alle:

  • start up innovative che il soggetto investitore per ogni periodo d’imposta possa detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in start up innovative fino a un massimo di 100.000 euro (ammontare massimo di detrazione pari a 50.000 euro);*
  • PMI innovative che il soggetto investitore per ogni periodo d’imposta possa detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato in PMI innovative fino a un massimo di 300.000 euro (ammontare massimo di detrazione pari a 150.000 euro). In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30%.

L’eventuale eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dall’agevolazione.

Ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) la misura dell’agevolazione spetta fino a concorrenza del totale massimo di aiuti concessi ad una medesima start up o PMI innovativa, per un totale pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il Mise verifica il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale “de minimis” e notifica gli esiti dell’accertamento sia all’impresa che all’investitore.

Per accedere all’agevolazione, l’impresa beneficiaria (la start up/PMI innovativa) regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento, deve presentare un’apposita istanza on line tramite la piattaforma informatica sul sito del MISE (“Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”). L ’impresa beneficiaria è tenuta a presentare istanza prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore.

Per il 2020, al fine di permettere agli investitori la possibilità di fruire della detrazione IRPEF, l’istanza potrà essere presentata dalla società beneficiaria successivamente all’investimento stesso, dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

L’investitore è tenuto ad indicare l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso ha effettuato l’investimento.

L’investitore dovrà inoltre richiedere (entro 30 giorni dal conferimento) e conservare la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

*Si sottolinea che la misura descritta è alternativa all’agevolazione introdotta dall’art. 27 del DL 179/2012 che introduce una disciplina fiscale di favore per i soggetti IRPEF ed IRES che investono in Start Up innovative. Quest’ultima è stata resa permanente dal 2017.

Carmen Catini