Credito d’imposta IMU in favore del comparto del turismo

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 16 settembre 2022 n. 356194, ha definito le regole e le modalità di presentazione della domanda per usufruire del credito IMU previsto dall’art. 22 del D.L. 21 marzo 2022 n.21.

L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata nell’anno 2021 dell’imposta municipale unica (IMU) dalle imprese operanti nel settore turistico.

In particolare, dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese turistico-ricettive, comprese anche le imprese che esercitano attività agrituristica ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.96 e delle pertinenti norme regionali
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Sotto il punto di visto oggettivo, per beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata IMU 2021 appartengano alla categoria catastale D/2
  • l’attività ricettiva venga svolta in suddetti immobili
  • i proprietari degli immobili siano anche i relativi gestori delle attività ivi esercitate
  • i gestori dell’attività devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il provvedimento in commento definisce modalità, scadenza e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.

L’autodichiarazione può essere presentata a partire dal 28 settembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione, l’impresa richiedente riceverà una prima ricevuta con la quale si attesta la presa in carico dell’istanza. Entro dieci giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare il riconoscimento (ovvero il mancato riconoscimento) del bonus IMU.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/97 mediante modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.