Crediti di imposta per le imprese non gasivore e non energivore 2° e 3° trimestre 2022

Per far fronte all’incremento dei costi provocati dalla crisi energetica, a determinate condizioni – vedi infra – le imprese (pertanto sono esclusi i soggetti diversi dalle imprese, come gli enti non commerciali) possono beneficiare di alcuni sussidi, erogati nella forma del credito di imposta.

 

CREDITO DI IMPOSTA SUL GAS NATURALE

Il credito di imposta è pari al 25% della spesa sostenuta nel secondo e terzo trimestre 2022 per l’acquisto del gas naturale consumato (per usi diversi da quelli termoelettrici).

Tale credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi.

Le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione sono:

  • impresa diversa da quelle a forte consumo di gas naturale (vedi nota nr. [1]);
  • il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS – https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.

Le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (c.d. servizi di rete) non concorrono al calcolo della spesa della componente “gas” e sono pertanto esclusi dal credito di imposta.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ENERGIA ELETTRICA

Il credito di imposta pari al 15% sulla componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo e terzo trimestre 2022.

Le condizioni per poter beneficiare del credito di imposta sono:

  • impresa non energivora (vedi nota nr. [2]) con contatore di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 16,5 Kw;
  • il prezzo di acquisto della componente energia del trimestre di riferimento deve aver subito un incremento di almeno il 30% rispetto al prezzo di acquisto della componente energia del medesimo periodo del 2019.

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare nr. 13/2022, par. 3.1 il confronto va fatto sul “Costo medio per kWh”, dato dai costi sostenuti per energia elettrica, dispacciamento e commercializzazione. Il costo medio così calcolato va ridotto dei relativi sussidi, se presenti.

Di solito, nella fattura questa informazione è indicata come “spesa per la componente energia”.

È escluso ogni altro onere accessorio, diretto o indiretto diverso dalla componente energia, come per esempio le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte inerenti alla componente energia.

 

COMUNICAZIONE DEL VENDITORE

Per entrambi i crediti di imposta (gas naturale ed energia elettrica) è previsto che, ove l’impresa destinataria del sussidio nel primo, secondo e terzo trimestre 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo e secondo trimestre 2019, il venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo e terzo trimestre 2022.

Allo stato, ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) non ha ancora fornito le indicazioni operative per le comunicazioni relative al terzo trimestre 2022.

 

TERMINI E MODALITÀ DI UTILIZZO

I crediti di imposta possono essere utilizzati a decorrere dalla maturazione degli stessi, e quindi dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa, e fino al 31 dicembre p.v.

L’utilizzo può avvenire alternativamente:

  • direttamente dal contribuente in compensazione tramite modello F24;
  • cessione a terzi.

 

IRRILEVANZA FISCALE

Entrambi crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa;
  • non concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRAP;
  • non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito;
  • non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa.

 

NOTE

[1] Imprese non gasivore: sono considerate imprese non gasivore (o diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) le imprese diverse da quelle che posseggono entrambi i requisiti:

  • operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
  • hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

[2] Imprese non energivore: sono considerate imprese non energivore (o diverse da quelle a forte consumo di energia) e le imprese diverse da quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

  • operano nei settori dell’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014)200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  • operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
  • non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, per essere considerata impresa non energivora, per l’anno 2022 non deve essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017.