Emergenza COVID-19: i principali “rischi 231” ed il ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese dotate di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono esposte a due tipologie di rischi strettamente connesse alla pandemia: il rischio sanitario e il rischio di infiltrazione criminosa. Sul tema, in data 27 aprile 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il documento “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria”, con il quale ha fornito alcune indicazioni operative per i componenti degli Organismi di Vigilanza.

Entrambe le suddette fattispecie di rischio possono comportare illeciti che costituiscono reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. In tale contesto, per le imprese che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, diviene centrale il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di vigilare sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del modello stesso.

Rischio sanitario

Con riferimento al rischio sanitario, l’OdV dovrà instaurare un costante flusso informativo bidirezionale con l’organo amministrativo e i soggetti aziendali preposti a contenere la diffusione del COVID-19, in particolare con il RSPP, vigilando sul funzionamento e l’osservanza del modello 231 e delle misure straordinarie di prevenzione implementate, allo scopo di prevenire il rischio di lesioni o di morte da infezione da Coronavirus. Sarà quindi opportuno che l’OdV richieda dettagli in merito alle disposizioni adottate, verificando che le stesse rispettino la “compliance 231” e documentando l’attività svolta attraverso la compilazione di apposito verbale, anche in video o audio conferenza.

Rischi di criminalità finanziaria

In relazione ai rischi di criminalità finanziaria, accertato l’attuale indebolimento del tessuto economico del Paese ed il conseguente maggior rischio di fenomeni di infiltrazione criminale quali il riciclaggio o la corruzione, l’OdV dovrà svolgere la sua consueta attività di monitoraggio dei protocolli preventivi con il massimo livello di attenzione, comunicando all’organo amministrativo le eventuali criticità riscontrate e sollecitandone, ove necessario, il tempestivo intervento.

Per la gestione di entrambi i rischi la continuità di azione dell’OdV sarà essenziale, anche al fine di garantire la coerenza tra i protocolli adottati dall’impresa e i diversi provvedimenti governativi emergenziali. Alla luce di questa necessità, parrebbe opportuna, quanto meno sotto il profilo temporale, l’adozione di presidi di controllo “provvisori”, fermo restando il monitoraggio sull’efficace attuazione del modello.

L’attività di monitoraggio descritta dovrà essere ancora più intensa e incisiva qualora le funzioni dell’OdV siano svolte, ai sensi dell’art. 6, co. 4-bis del Decreto, dal collegio sindacale.

In sintesi, il documento pubblicato fornisce una check list delle attività di vigilanza che si rendono consigliabili alla luce dei rischi individuati, tenendo comunque presente che, non essendo munito di poteri di intervento, l’OdV non potrà essere chiamato a rispondere in caso di omessa adozione da parte dell’impresa delle misure suggerite.

 

I professionisti Andersen sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.

Marta Pasqui