Contributi energia: fondi per gli ETS

Con l’emanazione del D.L. 144 del 2022, il c.d. decreto “Aiuti-ter”, sono stati introdotti specifici fondi in favore degli Enti del Terzo Settore a sostegno dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto e l’effettivo utilizzo di energia elettrica e gas.

In particolare, l’art. 8 del suddetto decreto ha istituito due diversi fondi per l’erogazione del contributo straordinario:

  • un primo fondo, con una dotazione complessiva di 120 milioni di euro per il 2022, è dedicato agli enti non profit e agli enti di natura religiosa civilmente riconosciuti che svolgono servizi sociosanitari o sociali in regime residenziale o semiresidenziale a sostegno dalle persone con disabilità. Il contributo sarà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel medesimo periodo del 2021
  • un secondo fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, è stato istituito a beneficio di:
    • enti iscritti al RUNTS (art. 45 del D. Lgs. 117/2017)
    • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (54 del D. Lgs. 117/2017)
    • ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe (di cui al D. Lgs. 460/97).

Anche in questo caso il contributo sarà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.

Per le modalità di erogazione e per la definizione dei criteri di assegnazione, dei termini di presentazione nonché delle relative procedure di controllo, bisognerà attendere l’emanazione di un decreto ad hoc che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti-ter”. I contributi che spettano agli ETS non sono cumulabili tra loro, ma possono essere cumulabili con le altre agevolazioni che abbiano per oggetto i medesimi costi a patto che i contributi complessivi percepiti non siano superiori ai costi effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia e gas.

Infine, si segnala che i suddetti contributi, per espressa disposizione normativa, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.