Rivalsa Iva pagata per la definizione agevolata del PVC

Con la risposta ad interpello n. 349 del 28 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per i soggetti che hanno definito in via agevolata un PVC ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018, di esercitare la rivalsa nei confronti del proprio cessionario/committente.

Secondo la previsione dell’art. 60, settimo comma, del DPR 633/1972 il contribuente può esercitare la rivalsa dopo aver effettivamente pagato la maggior imposta accertata (oltre le sanzioni e gli interessi dovuti). In tal caso il cessionario può esercitare il diritto a detrazione, in deroga agli ordinari principi, al più tardi con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente o prestatore.

La norma dell’art. 60, tuttavia, subordina espressamente l’esercizio del diritto di rivalsa all’esistenza di un avviso di accertamento o rettifica: apparentemente la possibilità di rivalsa per il cedente dovrebbe escludersi nel caso di pagamento dell’imposta attraverso istituti deflattivi del contenzioso.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha riconosciuto che il rispetto del principio di neutralità dell’imposta non può che condurre ad interpretare la disposizione citata nel senso di ammettere la rivalsa della maggiore Iva, constatata dagli organi accertatori e versata dal contribuente, pur in mancanza di un atto accertativo vero e proprio.

Nella risposta ad interpello n. 349 l’Agenzia subordina il diritto di rivalsa alla definitività del pagamento dell’imposta: ciò comporta altresì che nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione il diritto di rivalsa potrà essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate.