Commento alla Circolare 27 ottobre 2023, n.30/E, sul trattamento fiscale delle cripto-attività
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023, n. 30/E, fornisce indicazioni operative sul trattamento fiscale delle cripto-attività, in risposta alle disposizioni dell’art. 1, commi 126-147, della Legge di Bilancio 2023.
Le cripto-attività sono definite come rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, classificate in diverse tipologie come token di pagamento, security token, utility token e non-fungible token (NFT).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione, dal rimborso, dalla permuta o dalla detenzione di cripto-attività sono suscettibili di produrre redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del Tuir (con applicazione della substitute tax del 26%). La Circolare specifica che la permuta tra cripto-valute aventi la medesima funzione economica non è fiscalmente rilevante, mentre la permuta tra NFT e cripto-valuta è considerata fiscalmente rilevante.
La determinazione delle plusvalenze segue l’art. 68, comma 9-bis, del Tuir, con la base imponibile calcolata sulla differenza tra il corrispettivo o valore normale al momento della cessione e il costo di acquisto. La deduzione delle minusvalenze è ammessa solo in determinate condizioni.
Come già indicato nella legge di bilancio, è prevista la possibilità di optare per i regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, estesi ai titolari di cripto-attività.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale, dovendo indicare nel Quadro RW del Modello Redditi le cripto-attività detenute all’estero.
Per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 è prevista la possibilità di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data, con assoggettamento del costo o valore all’imposta sostitutiva del 14%. Tale possibilità è concessa anche ove le cripto-attività non siano più detenute al momento del versamento dell’imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda le imposte indirette, la Circolare richiama le best practices internazionali per l’IVA. Le cripto-valute utilizzate esclusivamente come mezzi di pagamento in transazioni soggette ad IVA, seguono le norme IVA. Alcune operazioni su cripto-valute sono esenti da IVA, come il cambio tra valute virtuali o il mining.
L’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività. In caso di mancata applicazione da parte dell’intermediario, si applica l’imposta sul valore delle cripto-attività.
Al fine di determinare la base imponibile su cui troverà applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni è necessario far riferimento al valore venale al momento della successione o donazione.
Per i soggetti che non hanno dichiarato le cripto-attività nel Quadro RW nel Modello Redditi, è prevista la possibilità di regolarizzazione entro il 30 novembre 2023, con sanzioni ridotte. La regolarizzazione è estesa anche per i redditi non dichiarati derivanti da cripto-attività.
Infine, sono forniti chiarimenti sulla territorialità delle cripto-attività, stabilendo i criteri per considerare il reddito prodotto in Italia in relazione al luogo in cui sono detenute le chiavi di accesso alle cripto-attività.
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