CBAM 2026: la Circolare Assonime n. 11 chiarisce ETS, DAC e nuovi obblighi

La Circolare Assonime n. 11 del 13 aprile 2026 rappresenta uno dei primi documenti interpretativi di rilievo sulle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 e offre chiarimenti operativi sul funzionamento del CBAM dal 2026. In un contesto caratterizzato da prezzi elevati dell’energia, tensioni geopolitiche e crescente attenzione verso il costo delle emissioni, il rapporto tra CBAM ed EU ETS assume un ruolo sempre più centrale per le imprese importatrici.

CBAM ed EU ETS: cosa cambia dal 2026

Uno dei principali aspetti evidenziati dalla Circolare riguarda il progressivo superamento delle quote gratuite EU ETS attraverso il cosiddetto CBAM factor. Tale coefficiente ridurrà gradualmente il livello di protezione garantito dal sistema ETS: 97,5% nel 2026, 95% nel 2027, 90% nel 2028, fino alla completa eliminazione delle quote gratuite.

Per le imprese che importano merci soggette a CBAM, ciò comporterà un aumento progressivo del costo ambientale incorporato nelle importazioni e renderà sempre più necessario monitorare in anticipo le emissioni associate ai beni acquistati da Paesi terzi.

DAC e nuovi obblighi per gli importatori

La Circolare richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di valutare tempestivamente l’ottenimento della qualifica di Dichiarante Autorizzato CBAM (DAC), soprattutto per le imprese prossime alla soglia de minimis di 50 tonnellate annue o che operano tramite rappresentanti doganali indiretti.

Dal 2027, i soggetti autorizzati dovranno detenere sul proprio conto CBAM un numero di certificati pari almeno al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno. Le nuove regole precisano inoltre le modalità di applicazione dell’obbligo di copertura minima del 50% nei casi in cui la soglia de minimis venga superata nel corso dell’anno. In tali situazioni, il dichiarante autorizzato dovrà adeguarsi all’obbligo di detenzione minima dei certificati CBAM entro la fine del trimestre successivo rispetto a quello in cui è avvenuto il superamento della soglia. Rimane confermata la sanzione di 100 euro per ogni certificato CBAM non restituito, mentre l’importazione di merci in assenza di autorizzazione DAC può comportare sanzioni significativamente più elevate.

In questo contesto, la Circolare richiama anche l’attenzione sull’importanza di una solida governance doganale. Le autorità doganali assumono infatti un ruolo sempre più centrale nell’ambito del CBAM, con competenze ampliate sia sul fronte dei controlli tradizionalmente doganali sia su quello delle verifiche specifiche connesse al meccanismo. Tali attività si fondano sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e sulla stretta collaborazione con la Commissione europea.

Emissioni, acciaio e fertilizzanti misti

Tra i chiarimenti più rilevanti forniti da Assonime vi sono anche le semplificazioni relative al calcolo delle emissioni per i prodotti derivati da acciaio e alluminio. In molti casi, infatti, assumono rilievo principalmente le emissioni incorporate nei precursori, mentre quelle generate nelle fasi successive di lavorazione possono essere escluse.

La Circolare chiarisce inoltre che, per i fertilizzanti misti e le merci complesse, le emissioni incorporate nei precursori già soggetti a EU ETS non devono essere conteggiate una seconda volta. Si tratta dei casi in cui, come evidenziato da Assonime, un produttore di un Paese terzo che esporta nell’Unione europea merci CBAM – ad esempio fertilizzanti misti – si approvvigiona di precursori, quali ammoniaca e urea, da un impianto situato nell’UE e già coperto dal sistema EU ETS. In tali situazioni, il produttore dovrebbe teoricamente acquisire le informazioni relative alle emissioni incorporate dell’ammoniaca e dell’urea per poi aggiungerle al calcolo complessivo delle emissioni incorporate dei fertilizzanti misti.

Tali emissioni risultano infatti già coperte dal sistema EU ETS e il relativo prezzo del carbonio dovrebbe essere dedotto dall’adeguamento finanziario previsto dal CBAM; la loro inclusione determinerebbe pertanto soltanto un ulteriore onere in termini di comunicazione e compliance, senza apportare alcun effettivo valore aggiunto sotto il profilo ambientale. Ciò consente di evitare duplicazioni e rende più chiara la rendicontazione delle emissioni effettive.

La Circolare richiama infine l’attenzione sull’obbligo, per il Dichiarante Autorizzato CBAM (DAC), di garantire che le emissioni effettive incorporate nelle merci importate siano verificate da un soggetto indipendente. Tale verificatore può essere esclusivamente una persona giuridica accreditata da un organismo di accreditamento riconosciuto. In Italia, tale funzione è svolta da ACCREDIA, che certifica la competenza, l’imparzialità e l’affidabilità degli organismi e dei laboratori incaricati di verificare la conformità di beni e servizi alle norme vigenti.

I cambiamenti portati dalla circolare Assonime n.11

Per le imprese importatrici, il messaggio della Circolare Assonime n. 11 è chiaro: il CBAM non è più un tema da affrontare in futuro, ma richiede già oggi una governance strutturata, controlli preventivi, monitoraggio delle importazioni e una pianificazione puntuale dei costi e dei rischi sanzionatori.