Reato di infedeltà patrimoniale: querela anche per i singoli soci
La Corte di Cassazione penale ha di recente ribadito – in linea con la giurisprudenza ormai prevalente – che la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c. spetta non solo alla società, nel suo complesso, ma anche, disgiuntamente, al singolo socio (così Cass. pen., sez. V, sent. n. 57077/2018).
Il singolo socio è invero persona offesa dal reato, e non solo soggetto danneggiato dallo stesso, in quanto la condotta dell’amministratore infedele è diretta non solo a compromettere le ragioni della società, ma anche, principalmente, quelle dei soci o quotisti della stessa, che per l’infedele attività dell’amministratore subiscono il depauperamento del proprio patrimonio.
Pertanto, quando l’azienda – come nel caso di specie – viene ceduta dall’amministratore ad un prezzo incongruo, con conseguente danno patrimoniale per la società amministrata e contestuale vantaggio per la società acquirente (presso la quale lo stesso amministratore detiene una partecipazione), i soci della prima possono presentare querela per il reato di infedeltà patrimoniale, previsto dall’art. 2634 c.c., che punisce gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, i quali avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiano o concorrano a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha rigettato integralmente la tesi difensiva dell’imputato, all’epoca dei fatti amministratore unico della cedente, sul presupposto che non solo egli aveva taciuto ai soci di minoranza l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi – data dalla sua duplice veste di amministratore e socio di maggioranza della società alienante, e socio, al 35%, della società che controllava l’acquirente – ma aveva altresì venduto la società in questione ad un prezzo incongruo e troppo modesto rispetto alle altre offerte pervenute.
A nulla rileva, secondo i giudici di legittimità, la circostanza che la necessità di vendere l’azienda fosse ben nota e condivisa dai soci di minoranza, considerato che la condotta censurata non attiene all’operazione di risanamento in sé, attuata per il tramite della cessione d’azienda, quanto alla definizione di un incongruo prezzo di cessione della stessa ad un’acquirente rispetto al quale l’imputato era, all’epoca, cointeressato.