Articolo 34 L.F. – Le modifiche apportate della legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre, ha modificato l’art. 34 della Legge Fallimentare in tema di deposito sui conti correnti fallimentari, esecutivi e relativi a sequestro conservativo.

L’intervento normativo prevede che tutte le somme, depositate dal curatore e dal professionista delegato sui conti citati, confluiscano nel “Fondo unico di giustizia” o “FUG”. Non si tratta di uno spostamento fisico delle somme fallimentari o esecutive verso un diverso conto centralizzato, ma si tratta invece di una intestazione al FUG solo “formale” e contabile, da effettuarsi a cura degli Istituti di Credito. Sarà poi Equitalia Giustizia Spa a sovraintendere alla gestione separata. In altre parole il curatore o professionista delegato, per effettuare ogni pagamento, dovrà rivolgersi proprio a tale ente, con un inevitabile allungamento dei tempi, soprattutto qualora venisse richiesta la doppia autorizzazione Giudice Delegato/Equitalia Giustizia. Data la sua centralizzazione, il nuovo sistema potrà creare difficoltà operative ai professionisti ed allungare i tempi di riscossione ed esborsi.

La manovra, nello specifico, dispone che le somme restino intestate al FUG fino al riparto finale dell’attivo. Tale provvedimento non tiene però in considerazione il caso previsto dall’art. 118 L.F. ovvero il caso in cui il fallimento possa proseguire, pur dopo la sua formale chiusura, per la perdurante pendenza di giudizi. Ancora, trascura l’ipotesi in cui il Tribunale differisca il pagamento del compenso al curatore ad epoca successiva al riparto finale, posticipandolo al momento della chiusura della procedura.

La norma modificativa abroga inoltre la previsione finale dell’attuale primo comma dell’art. 34 secondo cui “Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale”. L’intervento normativo, in special modo, prevede un nuovo meccanismo di assegnazione e riassegnazione degli utili derivanti dalla gestione finanziaria affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A.. Tali utili risulteranno dall’eventuale differenziale positivo conseguito da tale gestione rispetto al rendimento finanziario che sarebbe normalmente prodotto dalla giacenza delle somme sui conti bancari o postali. Al netto degli interessi spettanti ai creditori, tali utili andranno destinati allo Stato per essere riassegnati nella misura del 50% al Ministero della giustizia.

I professionisti Andersen & Legal  sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’argomento in commento.