Art Bonus: gli Enti beneficiari delle erogazioni
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo ai soggetti beneficiari delle erogazioni che possono rientrare nel c.d. Art Bonus.
Si tratta di un incentivo fiscale introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 83/2014, come da ultimo modificato dall’art. 183, comma 9, D.L. 34/2020, che prevede il riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali – esclusivamente in denaro – effettuate a sostegno del patrimonio culturale.
Tale strumento costituisce una forma moderna di mecenatismo culturale che ha permesso negli ultimi anni alla cultura di ricevere importanti elargizioni/donazioni in denaro da parte di soggetti privati a fronte di nessun vincolo da parte dell’ente beneficiario, salvo eventualmente solo un riconoscimento morale al benefattore quale ringraziamento da parte della società civile.
I beneficiari del credito d’imposta, a fronte di erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale, sono:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali, nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile
- e i soggetti titolari di reddito di impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito di imposta è poi ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 83/2014 (come anche confermato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014) le finalità cui devono essere rivolte le erogazioni liberali per poter accedere al credito di imposta possono essere di quattro tipi:
- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- la realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici, qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
In passato era discusso se fosse la natura pubblica del beneficiario dell’erogazione a “guidare” il Bonus ovvero il bene oggetto di tali interventi, posto che per espressa previsione dell’art. 2 del D.L. 83/2014 erano inclusi tra i potenziali beneficiari delle erogazioni liberali anche i soggetti concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici. In tal senso, un’interpretazione restrittiva avrebbe escluso dal regime dell’Art Bonus tutte le erogazioni liberali a beneficio dei beni culturali di proprietà di persone giuridiche private senza scopo di lucro e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Con la Risposta a interpello n. 270 del 31.03.2023, l’Agenzia delle Entrate – sulla base di un parere reso dal Ministero della Cultura – ha chiarito che l’Art Bonus possa trovare applicazione anche nel caso di erogazioni in favore di Enti di natura privata, quali le fondazioni, a condizione che:
- tali enti, “nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, abbiano natura sostanzialmente pubblicistica”
- e, congiuntamente, sussista l’integrazione della qualifica di “istituto o luogo della cultura” (ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004) che identifica tra tali istituti “i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali”.
Ebbene, nel caso oggetto di Interpello sussistevano entrambi tali requisiti, trattandosi di una fondazione privata caratterizzata dalla presenza di una serie di indici sintomatici – come individuati dalla Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 – della sua natura pubblicistica, tra i quali “la costituzione per iniziativa di un soggetto pubblico; gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione” e, del pari, riconducibile al novero degli istituti o luoghi della cultura “essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano nel 1917”.
Pertanto, con il parere reso dal Ministero della Cultura, è stato definito in sede di Risposta a interpello lo spettro dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni nell’ambito dell’Art Bonus, includendovi anche Enti di natura privata quali le fondazioni private, sebbene non tutte. Infatti, andrà comunque valutata caso per caso la sussistenza degli elementi sintomatici della natura sostanzialmente pubblica degli stessi e la qualifica di istituto o luogo della cultura.
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