Aiuti di stato Covid – autodichiarazione entro il 30/06/2022
A fronte della percezione di misure di sostegno, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti previsti alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo Aiuti di Stato[1] dovranno presentare un’autodichiarazione per la verifica del rispetto dei limiti.
L’autodichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2022, da coloro che hanno ricevuto aiuti Covid-19 previsti all’art. 1 D.L. 41/2021.
Aiuti oggetto di comunicazione
Dovranno essere comunicati gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022.
Esimenti
Potranno esimersi dalla presentazione coloro che hanno già trasmesso una dichiarazione sostitutiva (ad esempio l’istanza contributo perequativo), a condizione che non si abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti.
La dichiarazione dovrà essere in ogni caso presentata quando il beneficiario:
- ha fruito degli aiuti IMU;
- ha ecceduto i massimali;
- ha “allocato” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti, e in parte nella Sezione 3.1.
Impresa Unica
Ai fini della compilazione, è necessario tenere in considerazione che i massimali si riferiscono all’insieme degli aiuti percepiti secondo la definizione di impresa “unica”.
Si definisce impresa “unica” l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
I massimali
I massimali cui far riferimento per la verifica del rispetto dei limiti, con riferimento alla Sezione 3.1, risultano essere i seguenti:
| Periodo
concessione |
Imprese
“generiche” |
Imprese pesca e acquacoltura | Imprese produzione primaria di prodotti
agricoli |
| 19.3.2020 – 27.1.2021 | 800.000 | 120.000 | 100.000 |
| 28.1.2021 – 31.12.2021 | 1.800.000 | 270.000 | 225.000 |
| 1.1.2022 – 30.6.2022 | 2.300.000 | 345.000 | 290.000 |
I massimali cui far riferimento per la verifica del rispetto dei limiti, con riferimento alla Sezione 3.12, risultano essere i seguenti:
| Periodo concessione | Massimali |
| 19.3.2020 – 27.1.2021 | 3.000.000 |
| 28.1.2021 – 31.12.2021 | 10.000.000 |
| 1.1.2022 – 30.6.2022 | 12.000.000 |
Termini di restituzione
In caso di percezione di aiuti in eccedenza rispetto ai massimali, le somme dovranno essere restituite entro il 30.11.2022.
Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verranno istituiti i codici tributo necessari a sanare l’irregolarità.
[1] Comunicazione della Commissione europea 9.3.2020 n. C (2020) 1863 final.