Acconto IVA 2022
Entro il 27 dicembre 2022 i soggetti passivi IVA obbligati alla liquidazione periodica del tributo sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2022.
Il versamento dell’acconto dovrà essere effettuato mediante modello F24 con i seguenti codici tributo:
- “6013” per i contribuenti che versano l’IVA su base mensile – periodo riferimento 2022
- “6035” per i contribuenti che versano l’IVA su base trimestrale – periodo riferimento 2022
Metodi di determinazione dell’acconto
L’importo da versare a titolo di acconto può essere determinato utilizzando tre diversi metodi:
- metodo storico
- metodo previsionale
- metodo delle operazioni effettuate.
Il metodo storico prevede la determinazione dell’acconto IVA sull’88% del saldo a debito:
- della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2021 per i contribuenti mensili (maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale IVA)
- della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali “per natura” (art.74, comma4, DPR 633/72)
- dell’importo risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
Il metodo previsionale permette al contribuente di commisurare l’acconto sulla previsione delle operazioni da effettuarsi nel mese di dicembre, nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno corrente. L’acconto ottenuto attraverso il metodo previsionale non deve risultare di importo inferiore a quello ottenuto con il metodo storico, pena il rischio che siano applicate sanzioni per versamento insufficiente nel caso la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto la previsione.
Il metodo delle operazioni effettuate prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell’imposta, determinata attraverso una apposita liquidazione IVA riferita al periodo:
- 01/12 – 20/12, per i contribuenti mensili
- 01/10 – 20/12, per i contribuenti trimestrali.
Esenzioni
Non sono obbligati al versamento dell’acconto IVA:
- soggetti che presentano una base di riferimento a credito
- soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29
- contribuenti che hanno cessato l’attività nel 2022 e non devono effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2022 o dell’ultimo trimestre 2022
- contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022
- soggetti che adottano il regime dei minimi
- soggetti che adottano il regime forfetario
- soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con applicazione del regime ordinario
- produttori agricoli esonerati
- soggetti esercenti attività di intrattenimento e spettacolistiche.