Abuso di diritto nell’ambito di trasformazione agevolata

L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 456 del 10 novembre 2023, ha chiarito che la scissione parziale proporzionale seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice, con relativa cessione da parte della stessa dell’immobile ricevuto e successiva liquidazione della beneficiaria, configura un abuso di diritto.

Nel dettaglio, l’operazione di trasformazione agevolata, disciplinata dall’articolo 1 commi 100-105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% (o del 10,5% nel caso di società di comodo) sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti dalla società al momento della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto – è prevista, inoltre, la facoltà di assumere il valore dei beni immobili in misura pari al valore catastale (in luogo del valore normale) ai fini della determinazione delle plusvalenze.

Con riferimento al caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria cita l’articolo 10-bis comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, elencando i tre presupposti che, congiuntamente, costituiscono, secondo l’Amministrazione Finanziaria, un’ipotesi di abuso del diritto. Si tratta, in particolare, dei seguenti requisiti:

  • realizzazione di un vantaggio fiscale indebito
  • assenza di sostanza economica dell’operazione
  • essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale

Inoltre, pur in presenza di tutti e tre i suddetti presupposti, le operazioni in questione non si considerano interessate dall’abuso del diritto qualora siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali – ex comma 3 della succitata legge 27 luglio 2000, n. 212.

Nel valutare il caso di specie, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non rileva alcun indebito risparmio di imposta nell’ipotesi in cui vi sia una scissione preordinata (o nel caso di altra operazione, come il cambio di destinazione d’uso dell’immobile) ad una successiva trasformazione agevolata, purché l’operazione in questione non sia finalizzata al conseguimento di un ulteriore e artificioso vantaggio fiscale. L’istante interrogava l’Agenzia sulla legittimità della successiva cessione degli immobili (di seguito “complesso immobiliare”) a terzi soggetti, senza realizzazione della plusvalenza gravante sui soci – si veda, a tal proposito, l’articolo 67 TUIR.

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istante, quindi,  che “l’operazione nel suo complesso appare essere un non genuino utilizzo degli istituti invocati dal contribuente, destinata sostanzialmente a consentire ai soci di cedere il complesso immobiliare, veicolato con la Scissione dopo la sua estromissione dal regime d’impresa nell’ambito di una società semplice, e di azzerare il relativo carico fiscale immediatamente (senza attendere il decorso del quinquennio di cui al citato articolo 67)”.

L’operazione, secondo l’Amministrazione Finanziaria, configurerebbe un’ipotesi di abuso del diritto dal punto di vista delle imposte dirette; diversamente, ai fini delle imposte indirette (IVA e imposte di registro, catastali e ipotecarie), l’Agenzia delle Entrate ritiene che non sussista detta fattispecie elusiva.