Tutela della DOP Grana Padano: la sentenza della Corte d’Appello di Venezia

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2955 del 09/10/2025, ha recentemente confermato la tutela della Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Grana Padano”, chiarendo i confini della possibilità di utilizzo del termine “Grana” da solo.

Il contenzioso tra il Consorzio Grana Padano e il Caseificio Brazzale

Il caso aveva ad oggetto la contestazione da parte del Consorzio Tutela Grana Padano dell’uso, da parte del caseificio Brazzale S.p.A., della denominazione “Gran Moravia” per identificare un formaggio prodotto con latte proveniente dalla Repubblica Ceca e poi stagionato in Italia nonché l’utilizzo espresso del termine “Grana” per descrivere tale prodotto.

Uso del termine “Grana” e denominazioni evocative: le posizioni delle parti

Il Consorzio sosteneva – come già avvenuto nel giudizio di primo grado – l’illiceità dell’utilizzo del termine “Grana” e della denominazione “Gran Moravia” in quanto evocativa della DOP “Grana Padano”, poiché il prodotto contraddistinto non rispettava i requisiti stabiliti dal disciplinare della omonima DOP.

Il Caseificio Brazzale, da parte sua, sosteneva invece l’assoluta liceità dell’uso di tali denominazioni, essendo – a suo avviso – il termine “Grana” di natura senz’altro generica, facendo semplicemente riferimento alla grana, appunto, che contraddistingue i formaggi a pasta dura ed essendo da sempre presenti diversi formaggi “Grana” diversi dal “Grana Padano”, alcuni di essi peraltro geograficamente collocati anche al di fuori dell’area padana.

“Grana” non è un termine generico: la decisione della Corte d’Appello

La Corte Veneziana, confermando la decisione in primo grado, ha rigettato le argomentazioni del Caseificio Brazzale, ribadendo che “Grana non è termine generico, ma una componente essenziale della denominazione d’origine Grana Padano”. Ciò comporta che il termine “Grana” e i termini con esso confondibili, non possono essere oggetto di libera utilizzazione in quanto dotati di una capacità evocativa del prodotto contraddistinto dalla DOP Grana Padano.

Denominazioni di origine protetta e disciplina di produzione: il ruolo del disciplinare

Quanto, poi, all’affermata presenza in passato di diversi formaggi “Grana” diversi dal “Grana Padano”, la Corte ha correttamente affermato che tale circostanza poco rileva, dovendosi semplicemente prendere atto che, a partire da un dato momento storico, il Legislatore ha deciso di tutelare la DOP “Grana Padano”, dovendosi di fatto ritenere da quel momento illecito qualsiasi utilizzo del termine “Grana” (o di termini evocativi dello stesso) per formaggi che non rispettino il disciplinare della omonima DOP.

Da ultimo, la Corte ha correttamente ritenuto che il presunto scostamento tra la componente geografica della DOP “Grana Padano” (vale a dire, il riferimento esplicito all’area “Padana”) e l’effettiva area di produzione dei formaggi che fanno parte della DOP, non determini una riduzione della portata della tutela della DOP stessa, ma, al contrario, sia naturale e fisiologico,

in quanto è il disciplinare a regolamentare l’uso della DOP, non la mera riconducibilità o meno ad un certo territorio geografico. In altre parole, per poter utilizzare la DOP “Grana Padano”, poco importa dove il formaggio sia prodotto: l’importante è che si rispetti il disciplinare di produzione.

Illiceità della denominazione “Gran Moravia” e concorrenza sleale

In definitiva, la Corte ha quindi giudicato illecito l’uso della denominazione “Gran Moravia” per contraddistinguere formaggi a pasta dura non realizzati in conformità alle norme del disciplinare della DOP “Grana Padano”, poiché evocativa della DOP stessa e integrante altresì profili di concorrenza sleale.

Orientamenti giurisprudenziali sulla tutela delle DOP: conferme recenti

La decisione della Corte d’Appello di Venezia si inserisce nel filone giurisprudenziale della tutela della DOP “Grana Padano” ormai da tempo consolidato, che aveva visto recentemente un’analoga decisione pronunciata solo pochi mesi fa dalla Corte d’Appello di Torino (in quel caso, la Corte di Torino aveva giudicato evocativa la dicitura “Gran Riserva”), nonché in linea con l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativo alle fattispecie evocative delle DOP.

Conclusioni: rafforzamento della tutela giuridica delle DOP e impatto economico

Nel complesso, tale costante giurisprudenza – e, nello specifico, la decisione in esame – rappresentano esempi concreti di tutela delle DOP e confermano l’efficacia concreta di questi titoli di proprietà intellettuale, a cui viene riconosciuta sempre maggiore importanza anche per il loro impatto economico e sociale.