Sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia
Dopo il riconoscimento da parte del governo russo delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk lo scorso 22 febbraio 2022 e l’invasione dell’Ucraina incominciata in data 24 febbraio 2022, l’Unione Europea ha imposto alla Federazione Russia una serie di nuove sanzioni, che si aggiungono alle misure già in vigore da marzo 2014, imposte a seguito dell’annessione della Crimea.
A partire dal 23 febbraio l’Unione ha gradualmente adottato, attraverso modifiche ed integrazioni dei rispettivi regolamenti del 2014, le nuove sanzioni nei confronti della Russia. Il presente articolo ha lo scopo di riepilogare le misure ad oggi imposte dall’UE contro la Federazione Russa per agevolare la comprensione del complesso quadro sanzionatorio.
Restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk
Il 23 febbraio 2022 è stato adottato il Regolamento UE 2022/263 in risposta alla decisione della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti delle zone non controllate dal governo ucraino delle regioni di Donetsk e Luhansk.
L’ambito di applicazione delle misure previste dal Regolamento citato è limitato ai territori non controllati dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Tali misure sono in vigore fino al 24 febbraio 2023 e riguardano il divieto di importare nell’Unione Europea merci originarie dei territori specificati, nonché vendere, fornire, trasferire o esportare determinati beni e tecnologie a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure destinati all’utilizzo nei territori specificati.
L’elenco include beni e tecnologie adatti all’uso nei seguenti settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
I divieti non si applicano:
- all’esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti
- a merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all’esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell’origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d’origine a norma dell’accordo di associazione UE-Ucraina.
Nelle zone indicate operano, inoltre, le restrizioni finanziarie che vietano di concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati.
Tra le altre restrizioni vigenti nelle zone interessate vanno segnalate il divieto di prestazione di servizi turistici ed il divieto di fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei già menzionati settori chiave.
Listing: misure ristrettive contro le persone fisiche e giuridiche
L’UE ha rafforzato le preesistenti misure restrittive, estendendole ai soggetti che hanno contribuito a compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Le misure restrittive riguardano il congelamento dei beni delle persone e delle entità inserite in lista, il divieto per le persone fisiche e giuridiche dell’UE di mettere fondi o altre risorse economiche a disposizione dei soggetti listati, il divieto di entrare o transitare nel territorio dell’Unione Europea. Ad oggi le sanzioni descritte colpiscono 1110 persone fisiche e 83 enti.
Misure finanziarie
In data 23 febbraio 2022 l’UE ha introdotto divieti settoriali di finanziare la Federazione russa, il governo russo, la Banca Centrale della Federazione russa, che precludano l’acquisto o vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza relativa all’emissione, di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022, nonché l’estensione di nuovi prestiti o crediti dopo il 23 febbraio 2022.
Dal 12 marzo 2022, vige il divieto di effettuare transazioni mediante il sistema SWIFT alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato VIII del Regolamento 833/2014 o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una delle entità elencate nell’allegato VIII.
È previsto, inoltre, il divieto di effettuare transazioni che coinvolgono il debito e i titoli emessi da società russe e alcune altre misure finanziarie che comprendono:
- quotazione nelle sedi di negoziazione e fornitura di servizi in relazione alle azioni di persone giuridiche controllate dalla Federazione russa
- accettazione di nuovi depositi da persone fisiche residenti o persone giuridiche stabilite in Russia se superiori a €100.000
- detenzione di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli
- vendita di titoli in euro a clienti russi.
Con l’adozione del quarto pacchetto delle sanzioni sono stati introdotti divieti in relazione alla possibilità di investimenti nel settore energetico russo. Tali divieti, in particolare, precludono:
- la possibilità di acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro Paese terzo e operante nel settore dell’energia in Russia
- la possibilità di concedere finanziamenti alle persone ed entità russe del settore energetico
- la possibilità di creare nuove imprese in partecipazione con persone o entità russe nel settore energetico
- la possibilità di effettuare operazioni con gli organismi (allegato XIX) sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali
Misure restrittive per il commercio
In materia di scambi commerciali sono stati imposti importanti divieti che inizialmente hanno interessato le seguenti categorie dei prodotti:
- beni a c.d. duplice uso (Reg. 821/2021)
- beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (allegato VII del Reg. 328/2022)
- beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (allegato X del Reg. 328/2022)
- beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione e nell’industria spaziale (allegato XII del Reg. 328/2022).
A seguito dell’entrata in vigore del Reg. 2022/428 del 15 marzo 2022, è stato inoltre introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie del settore energetico. Le deroghe a questo divieto sono previste per:
- le forniture necessarie per il trasporto di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione
- forniture fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori
- forniture sull’autorizzazione dell’autorità competente nei casi elencati dal Regolamento stesso.
Il Regolamento inoltre introduce anche il divieto di importare nell’Unione i prodotti siderurgici (allegato XVII) se sono originari della Russia oppure sono stati esportati dalla Russia e vendere i beni di lusso (allegato XVIII), se loro valore sia superiore a 300 EURO per articolo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
L’Unione Europea ha, infine, imposto un divieto generale di effettuare operazioni con determinate persone giuridiche ed organismi (la lista comprende OPK, OBORONPROM Corporazione Aeronautica Unita (United Aircraft Corporation), Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft, Almaz-Antey, Kamaz e alcuni altri enti) stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50% o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il governo russo o la banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali.
Esclusione dagli appalti pubblici
Il quinto pacchetto di sanzioni ha previsto, tra l’altro, il divieto per entità e cittadini russi di partecipare agli appalti pubblici nell’UE. Inoltre, sono state introdotte le restrizioni del supporto finanziario e non finanziario concesso alle entità russe sotto controllo pubblico nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea, dell’Euratom o degli Stati membri. È preclusa la conclusione dei nuovi accordi con enti pubblici russi o entità collegate.
Altre restrizioni
Sin dall’inizio del conflitto l’Unione Europea ha introdotto restrizioni in materia di trasporto aereo, aggiungendo successivamente anche il divieto di accesso delle navi e trasporto di merci su strada nel territorio dell’Unione, nonché alcune altre misure. In particolare:
- TRASPORTO AEREO: chiusura dello spazio aereo a tutti i voli operati da vettori aerei russi, agli aerei registrati in Russia e a tutti gli aerei di proprietà di entità e persone russe
- NAVI: divieto di dare accesso ai porti dell’UE alle navi registrate sotto la bandiera della Russia (sono concesse deroghe per i prodotti agricoli e alimentari, gli aiuti umanitari e l’energia)
- TRASPORTO SU STRADA: divieto alle imprese russe e bielorusse di trasportare merci su strada nell’Unione, anche in transito (sono concesse deroghe per una serie di prodotti, come i prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento, e per il trasporto su strada per scopi umanitari)
- VISTI: sospensione degli accordi con la Russia relativi al rilascio facilitato dei visti
- MEDIA: divieto ai soggetti europei di trasmettere o facilitare la trasmissione dei programmi dei media russi inclusi nell’allegato XV del Regolamento 833/2014 (RT, Sputnik ecc.)
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