Rinnovabili sotto osservazione – Incentivi, rete, autorizzazioni e giurisprudenza
Energy in action | 08.2026
Il settore energetico sta attraversando una fase di significativa evoluzione, caratterizzata da cambiamenti normativi, fiscali e giurisprudenziali che incidono sul quadro di riferimento, sulle opportunità e sulle prospettive di sviluppo degli operatori del settore. In questo contesto dinamico si inserisce una nuova edizione di Energy in Action, la newsletter curata dall’Industry Group Energy dello Studio, sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè, con l’obiettivo di offrire una panoramica dei principali aggiornamenti e approfondimenti di interesse per chi opera nel mercato dell’energia.
Questa edizione si apre con un approfondimento sulle novità legislative in materia di energia rinnovabile, con particolare attenzione al nuovo quadro di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) e alle disposizioni introdotte dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per la connessione alla rete degli impianti FER e dei sistemi di accumulo, attraverso il nuovo modello delle Open Season.
La sezione fiscale affronta due temi di particolare interesse per gli operatori del settore: le novità introdotte dal Parlamento europeo in materia di CBAM e il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, oltre all’attenzione da riservare al periodo di sorveglianza per il rischio di recapture del Tax Credit 4.0, con un focus sulle condizioni che possono comportare la restituzione del beneficio fiscale.
Ampio spazio è dedicato, infine, alla giurisprudenza, che continua a delineare i confini applicativi della disciplina autorizzativa e a chiarire il rapporto tra sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, disponibilità delle aree e tutela del territorio. Tra i temi esaminati figurano i chiarimenti del Consiglio di Stato sui requisiti delle aree per la realizzazione di impianti in PAS e delle relative opere di connessione, gli obblighi di conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA 8 da parte del TAR Sicilia e la pronuncia del TAR Lombardia sul carattere perentorio dei termini e sul risarcimento del danno derivante dal diniego tardivo. Completano la rassegna gli orientamenti in materia di tutela paesaggistica e motivazione rafforzata del diniego, nonché la possibilità di concludere il procedimento autorizzativo delle opere di connessione di un impianto fotovoltaico prima dell’autorizzazione dell’impianto principale.
Con uno sguardo rivolto all’evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, Energy in Action offre una panoramica aggiornata delle disposizioni, degli strumenti fiscali e dei principi amministrativi che incidono sullo sviluppo dei progetti energetici, fornendo agli operatori elementi utili per affrontare le sfide autorizzative e pianificare con maggiore consapevolezza i propri investimenti.
Connessione alla rete di impianti FER e accumuli: il DM MASE attua il nuovo modello delle Open season
Il decreto MASE n. 291 dell’8 settembre 2026 introduce il nuovo modello di gestione della capacità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per gli impianti a fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo, dando attuazione alla riforma prevista dal d.lgs. n. 190/2024. Il provvedimento punta a favorire una programmazione preventiva della capacità di rete, ottimizzando l’utilizzo delle infrastrutture esistenti e coordinando lo sviluppo della rete con gli obiettivi energetici nazionali ed europei.
Il nuovo sistema si basa sulla suddivisione della rete in microzone, individuate da Terna in funzione dei principali vincoli tecnici e operativi. Per ciascuna microzona, la capacità disponibile dovrà essere definita in misura almeno pari al 150% degli obiettivi di potenza al 2030, al netto della quota prevista sulle reti di distribuzione, e aggiornata almeno ogni tre mesi, tenendo conto delle richieste di connessione, dei titoli autorizzativi rilasciati e degli impianti entrati in esercizio.
Elemento centrale della riforma sono le procedure di open season, attraverso le quali Terna pubblicherà le offerte di capacità disponibili almeno 30 giorni prima dell’apertura, distinguendo tra capacità immediatamente accessibile e capacità subordinata alla realizzazione di ulteriori opere sulla RTN. Le informazioni saranno consultabili sul Portale Terra, consentendo agli operatori di selezionare le soluzioni tecniche di connessione proposte.
Sotto il profilo giuridico, assume particolare rilievo la distinzione tra Attestazione della soluzione di connessione e assegnazione definitiva della capacità. L’Attestazione individua la soluzione tecnica selezionata, ma non garantisce un diritto definitivo alla capacità, che viene riservata solo in una fase successiva, al perfezionamento degli adempimenti autorizzativi richiesti. L’assegnazione definitiva segue infatti un criterio cronologico legato alla pubblicazione dei titoli abilitativi, rendendo determinante la tempestiva conclusione dell’iter autorizzativo.
Il decreto disciplina anche i casi di sopravvenuta saturazione della rete, prevedendo la possibile perdita di efficacia delle attestazioni non ancora definitive e l’individuazione di eventuali soluzioni alternative. Specifiche disposizioni transitorie riguardano, infine, le connessioni già rilasciate, con particolare attenzione alle opere di rete esistenti o già validate e autorizzate, nonché ai progetti che abbiano ottenuto un provvedimento favorevole di VIA o un’esenzione dalla valutazione.
Il nuovo quadro rafforza quindi il coordinamento tra disponibilità della rete, pianificazione degli investimenti e avanzamento autorizzativo, introducendo elementi che gli operatori dovranno considerare attentamente nella gestione e nello sviluppo dei progetti FER e di accumulo.
CBAM: novità del Parlamento europeo e rafforzamento degli strumenti di monitoraggio
Il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione sull’estensione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo che attribuisce un costo alle emissioni di carbonio incorporate in determinate merci importate nell’UE. Le modifiche proposte mirano a contrastare il carbon leakage e le distorsioni commerciali, ampliando l’ambito di applicazione del sistema a nuovi codici doganali e introducendo possibili obblighi per le piattaforme online che facilitano la vendita a distanza di merci soggette al CBAM. È stata inoltre richiesta l’esenzione per i flussi di energia elettrica importati da Paesi extra-UE per garantire la stabilità delle reti.
Il Parlamento ha respinto la proposta di escludere temporaneamente alcuni beni dal meccanismo in caso di shock dei prezzi, proponendo invece di destinare i relativi proventi ai settori interessati. Particolare attenzione è riservata anche al contrasto del “rimescolamento delle risorse”, attraverso valori predefiniti più cautelativi per il calcolo delle emissioni nei casi maggiormente esposti a pratiche elusive. Sul fronte finanziario, viene proposto di anticipare al 2027 il sostegno del Fondo temporaneo per la decarbonizzazione e di ampliare la platea delle imprese beneficiarie.
Parallelamente, in Italia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto una nuova funzionalità del registro CBAM che consente agli importatori di monitorare le operazioni rilevanti, anche in assenza della qualifica di dichiarante autorizzato. Lo strumento permette di verificare l’avvicinamento alla soglia de minimis di 50 tonnellate di massa netta, oltre la quale scattano gli obblighi previsti dal meccanismo.
La novità rafforza le attività di monitoraggio e compliance preventiva, consentendo alle imprese di individuare tempestivamente il superamento della soglia e di adeguare i propri processi organizzativi, riducendo il rischio di sanzioni e criticità nelle operazioni doganali. Per accedere al servizio è necessario richiedere, tramite il sistema MAU, l’abilitazione al profilo “DRMCViewInformation”, disponendo di un codice EORI e di un utente autorizzato mediante SPID, CIE o CNS.
Attenzione al periodo di sorveglianza per il rischio di recapture del tax credit 4.0
Le imprese che hanno beneficiato del credito d’imposta per investimenti 4.0 devono prestare particolare attenzione al cosiddetto periodo di sorveglianza, durante il quale i beni agevolati devono rimanere nell’ambito dell’impresa per evitare il recupero, anche parziale, del beneficio fiscale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1060, della L. 178/2020, il credito d’imposta viene ridotto se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione, il bene viene ceduto a titolo oneroso o trasferito presso una struttura produttiva all’estero, anche appartenente alla stessa impresa. L’eventuale credito utilizzato in eccedenza deve essere riversato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il vincolo decorre dall’anno di interconnessione: ad esempio, per un bene interconnesso nel 2025, il periodo di sorveglianza termina il 31 dicembre 2027. La disciplina richiede attenzione anche agli investimenti in leasing, poiché il mancato riscatto del bene o la cessione del contratto durante il periodo vincolato possono comportare la rideterminazione dell’agevolazione.
Non ogni uscita o utilizzo del bene al di fuori della struttura produttiva italiana determina, tuttavia, il recupero del credito. Il furto adeguatamente documentato è escluso dalle ipotesi rilevanti, mentre l’impiego temporaneo all’estero, ad esempio per manutenzioni o attività di cantiere, può essere ammesso se il bene resta funzionalmente e gestionalmente riconducibile all’impresa italiana. È inoltre prevista l’inapplicabilità del recapture in caso di investimenti sostitutivi con beni materiali 4.0 dotati di caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, nel rispetto delle condizioni normative.
Per le imprese diventa quindi essenziale monitorare i beni agevolati per l’intero periodo di sorveglianza e valutare preventivamente cessioni, operazioni di leasing, sostituzioni e utilizzi all’estero, così da tutelare il credito d’imposta fruito e ridurre il rischio di successive contestazioni fiscali.
PAS e disponibilità delle aree: il Consiglio di Stato chiarisce i requisiti per l'impianto e le opere di connessione
Consiglio di Stato, Sez.IV, Sent. N.7126 del 25 settembre 2026
Con la sentenza n. 7126 del 25 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito i requisiti di disponibilità delle aree necessari per presentare una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti fotovoltaici, precisando che tali requisiti devono riguardare sia le superfici destinate all’impianto sia quelle necessarie alle opere di connessione alla rete elettrica.
La pronuncia conferma che un contratto preliminare di compravendita può costituire un titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dei terreni, senza che siano necessariamente richieste la proprietà o la piena disponibilità materiale degli stessi. È sufficiente che il proponente disponga di poteri giuridici che gli consentano di avviare e portare avanti l’iter autorizzativo e di conseguire la piena disponibilità delle aree per la successiva realizzazione del progetto.
Diverso è l’esito relativo alle opere di connessione: il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Verolanuova, rilevando che la società proponente non aveva dimostrato la disponibilità giuridica di alcuni terreni di proprietà di terzi interessati dal tracciato di connessione. In assenza di diritti di passaggio, servitù o altri titoli idonei, il requisito previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 non può considerarsi soddisfatto.
La decisione ribadisce quindi un principio rilevante per lo sviluppo dei progetti FER: la disponibilità delle aree deve essere verificata con riferimento all’intero intervento, comprese le infrastrutture necessarie al collegamento alla rete. Per gli operatori diventa pertanto essenziale documentare adeguatamente i titoli relativi sia al sito di installazione sia ai terreni interessati dalle opere di connessione, così da prevenire criticità nella fase autorizzativa.
Il TAR Sicilia sull'obbligo di concludere nei termini il procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA
TAR Sicilia, Sent. N.1940 del 3 luglio 2026
Con la sentenza n. 1940 del 3 luglio 2026, il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di concludere nei termini previsti i procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA.
La controversia riguardava un impianto fotovoltaico da circa 5,95 MW nel Comune di Melilli. Nonostante il proponente avesse presentato la documentazione richiesta e trasmesso le successive integrazioni, la Regione Sicilia non aveva concluso il procedimento entro i termini previsti, neppure dopo i solleciti e una formale diffida. La società ha quindi presentato ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo la sussistenza di uno specifico obbligo di provvedere, richiamando l’articolo 28 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina il controllo sul rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni VIA. Il mancato rispetto dei termini, in assenza di un provvedimento conclusivo, configura un’inerzia amministrativa contestabile in sede giudiziaria.
La sentenza chiarisce inoltre che la discrezionalità amministrativa nella valutazione delle prescrizioni non impedisce di agire contro il silenzio: ciò che conta è l’obbligo di esercitare il potere e adottare un provvedimento espresso, senza che il giudice si sostituisca all’Amministrazione nella valutazione di merito.
Il TAR ha quindi ordinato alla Regione di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La pronuncia rafforza così le tutele degli operatori FER contro i ritardi amministrativi nelle fasi di verifica ambientale.
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