Novità operative sulla riforma del Design europeo, vademecum per l’esportazione di vino in Cina e le riforme del sistema dei marchi in Brasile
Orizzonti IP e Advertising: proteggere le idee, potenziare l’impresa | Giugno 2026
Nuovo numero della newsletter del dipartimento IP di Andersen pensata per i bisogni di imprenditori e manager che si interfacciano con le tematiche di proprietà intellettuale e advertising.
Gli avvocati Francesco Inturri ed Emanuele Sacchetto curano la raccolta dei contenuti con un taglio strategico utile per tutelare marchi, design e altri asset immateriali e che allo stesso tempo permette di monitorare le evoluzioni più significative per il mondo imprenditoriale.
Di seguito una rapida rassegna dei temi trattati nel numero del mese di giugno 2026, focalizzata sulle notizie più rilevanti per la pianificazione delle strategie coinvolgenti la tutela della proprietà intellettuale e sulle maggiori occasioni di sviluppo per le aziende.
Seconda fase della Riforma del Design europeo: al via le nuove regole dal 1° luglio 2026
Dal 1° luglio 2026 entrerà pienamente in vigore la seconda fase della Riforma del Design europeo, che completa il percorso di revisione della disciplina iniziato nel 2025. Le nuove disposizioni introducono importanti novità operative nella gestione dei disegni e modelli registrati, con l’obiettivo di adeguare il sistema europeo all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del mercato.
I regolamenti che completano la riforma
La seconda fase della riforma è attuata attraverso tre distinti regolamenti europei, ciascuno con una funzione specifica.
I Regolamenti Delegati (UE) 2026/137 e 2026/138 disciplinano rispettivamente gli aspetti procedurali e le modalità applicative della registrazione dei disegni e modelli, mentre il Regolamento (UE) 2026/715 codifica l’intera disciplina del design europeo, sostituendo il precedente Regolamento n. 6/2002 e coordinando tutte le modifiche introdotte dalla riforma.
Le principali novità della riforma
Le nuove disposizioni introducono innovazioni significative nelle procedure di registrazione.
Tra le principali novità rientrano:
- la possibilità di rappresentare un disegno o modello mediante immagini statiche, dinamiche o animate, utilizzando fotografie, video, modellazioni tridimensionali o altri strumenti tecnologici idonei;
- la facoltà di modificare, in casi limitati, la rappresentazione del design dopo il deposito della domanda quando la correzione riguarda elementi di carattere meramente formale;
- l’introduzione di nuovi requisiti documentali per rivendicare la priorità derivante da un’esposizione, mediante il rilascio di uno specifico certificato da parte dell’autorità competente;
- la possibilità di autorizzare preventivamente l’EUIPO a correggere automaticamente l’indicazione dei prodotti cui il design si riferisce, evitando successive contestazioni procedurali.
Quali opportunità per le imprese
L’ampliamento delle modalità di rappresentazione consente di estendere la tutela anche ai design digitali e ai contenuti animati, aprendo nuove prospettive per le imprese che sviluppano prodotti innovativi o digitali.
Per le aziende diventa quindi strategico valutare l’aggiornamento del proprio portafoglio di design e verificare l’opportunità di registrare nuove creazioni sfruttando gli strumenti messi a disposizione dalla riforma.
Esportare vino in Cina: la tutela preventiva del marchio diventa strategica
La Cina continua a rappresentare uno dei mercati più interessanti per il settore vitivinicolo europeo. Tuttavia, l’ingresso nel mercato cinese richiede una pianificazione preventiva sia sotto il profilo normativo sia con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale.
L’importanza della registrazione preventiva del marchio
Il sistema cinese si fonda sul principio del first to file, secondo cui il diritto esclusivo sul marchio spetta a chi lo registra per primo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Per questo motivo è fondamentale procedere al deposito del marchio prima dell’avvio delle attività commerciali, così da prevenire registrazioni da parte di soggetti terzi che potrebbero ostacolare la commercializzazione dei prodotti.
Una preventiva ricerca di anteriorità consente inoltre di verificare la presenza di marchi identici o simili già registrati e di impostare una strategia di tutela più efficace.
Quali elementi è opportuno proteggere
La protezione non dovrebbe limitarsi al marchio in caratteri latini.
È infatti consigliabile registrare anche una versione del marchio in caratteri cinesi, evitando che traduzioni o adattamenti vengano adottati autonomamente da distributori o consumatori.
Oltre al marchio, è opportuno valutare la tutela di ulteriori elementi distintivi del prodotto, quali etichette, packaging, forma della bottiglia e altri segni capaci di rafforzarne il riconoscimento sul mercato.
Gli adempimenti richiesti per esportare
L’accesso al mercato cinese richiede il rispetto di specifici obblighi amministrativi.
Tra i principali adempimenti rientrano la registrazione del produttore presso la General Administration of Customs of China (GACC), il rispetto della normativa cinese sulla sicurezza alimentare e la conformità delle etichette ai requisiti previsti dalla legislazione locale.
Come prepararsi all’ingresso nel mercato cinese
Una pianificazione preventiva consente di ridurre il rischio di contestazioni, blocchi doganali e controversie con terzi.
Prima di avviare le esportazioni è quindi opportuno definire una strategia complessiva di tutela della proprietà intellettuale, effettuare le necessarie verifiche sui marchi e assicurare la piena conformità dei prodotti alla normativa cinese.
Brasile: nuove procedure per la registrazione dei marchi e il riconoscimento della rinomanza
Le nuove disposizioni consentono di richiedere il riconoscimento della rinomanza di più marchi registrati mediante un’unica domanda, purché appartenenti allo stesso titolare.
La semplificazione rappresenta un importante vantaggio soprattutto per le imprese che operano in più settori merceologici e dispongono di portafogli marchi articolati.
Occorre tuttavia prestare particolare attenzione alla selezione dei marchi inseriti nella domanda, poiché la perdita di validità di uno di essi potrebbe incidere anche sul riconoscimento della relativa rinomanza.
L’ampliamento della procedura fast track
Le modifiche normative estendono i casi in cui è possibile accedere alla procedura accelerata di registrazione (fast track).
Tra le nuove ipotesi rientrano:
- registrazioni necessarie per operare su piattaforme di marketplace;
- domande presentate da comunità tradizionali e associazioni di agricoltori;
- domande internazionali depositate tramite il Protocollo di Madrid;
- richiedenti provenienti da Paesi che hanno concluso accordi di reciprocità con il Brasile;
- registrazioni necessarie per ottenere autorizzazioni o concessioni rilasciate da autorità pubbliche.
L’accesso alla procedura rimane tuttavia soggetto a un numero limitato di domande disponibili per ciascun periodo di riferimento.
Quali effetti per i titolari dei marchi
Le nuove regole rendono il sistema brasiliano più flessibile ed efficiente, offrendo alle imprese strumenti aggiuntivi per accelerare la registrazione dei marchi e valorizzare quelli maggiormente conosciuti sul mercato.
Per le aziende interessate a investire in Brasile diventa quindi opportuno verificare, con il supporto di professionisti specializzati, la possibilità di beneficiare delle nuove procedure introdotte dall’INPI.
Pillole di giurisprudenza
Marchio patronimico: l’uso come denominazione sociale non dimostra il preuso del marchio patronimico.
Distribuzione selettiva: è legittimo vietare la vendita ai rivenditori non autorizzati.
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